Appello ex art 173 cod strada notifica decreto solo sospensiva inesistente (Cass. civ. Sez. II n. 26713 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, applicabile all’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada per effetto del rinvio contenuto nell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, l’appellante ha l’onere di notificare all’appellato, nel termine di dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, il ricorso e il decreto medesimo, ai sensi dell’art. 435, comma 2, cod. proc. civ. La notificazione del solo decreto di fissazione dell’udienza della fase sospensiva, con indicazione di un RG che incardina un sub-procedimento cautelare, non integra l’adempimento e determina l’improcedibilità dell’appello. Il giudice non può assegnare all’appellante un termine perentorio per la nuova notifica ex art. 291 cod. proc. civ. La sentenza di appello è cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché il processo non poteva essere proseguito.
Il Fatto
La Polizia Stradale contestava al ricorrente la violazione dell’art. 173 cod. strada e irrogava la sanzione pecuniaria. Il verbale veniva opposto davanti al Giudice di Pace, che accoglieva il ricorso e annullava la contestazione. La Prefettura proponeva appello davanti al Tribunale, notificando al difensore costituito in primo grado l’atto di gravame e un decreto di fissazione dell’udienza recante la dicitura «Decreto di fissazione udienza per richiesta di sospensiva», con l’indicazione di un R.G. riferito al sub-procedimento cautelare.
Il ricorrente non si costituiva in appello. Il Tribunale ne dichiarava la contumacia, accoglieva il gravame e, in riforma della prima decisione, rigettava l’opposizione, condannandolo alle spese. Propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per inesistenza della notificazione degli atti introduttivi del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il motivo. Muove dalla qualificazione del rito: per l’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, le controversie di opposizione al verbale sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 435, comma 2, cod. proc. civ., che fa onere all’appellante di notificare ricorso e decreto di fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni.
Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20604 del 2008: l’appello nel rito del lavoro, pur tempestivamente proposto, è improcedibile se la notificazione del ricorso depositato e del decreto non è avvenuta; né il giudice può fissare all’appellante un termine perentorio ex art. 291 cod. proc. civ. Il principio è confermato da numerose pronunce richiamate, tra cui Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8341 del 2023, Cass. n. 27079 del 2020, Cass. Sez. L, ordinanza n. 19083 del 2018 e Cass. Sez. L n. 19191 del 2016.
Nel caso concreto il vizio è determinato dall’errore materiale contenuto nel decreto del Tribunale, che richiama l’udienza per la sospensiva e indica un RG di sub-procedimento cautelare. Tale indicazione rende comprensibile l’affidamento dell’appellato, che ha ritenuto di non doversi costituire in una fase cautelare. La Corte applica il principio dell’apparenza processuale e della tutela dell’affidamento, già impiegato con riferimento alla qualificazione dell’azione operata dal giudice, richiamando Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17646 del 2021, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 23390 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 390 del 2011.
Non è decisivo che la parte notificante fosse avvertita dell’incomprensibilità della notificazione: dalla corrispondenza in atti risulta che il ricorrente aveva lamentato la mancata notifica degli atti del giudizio di merito e l’attivazione del sub-procedimento cautelare, definito con «non luogo a provvedere». Diversamente argomentando, si farebbe ricadere sull’appellato l’errore del giudice, non emendato dall’appellante.
In accoglimento del ricorso, rilevata l’improcedibilità dell’appello, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., ricorrendo un’ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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