Terzo titolare di beni sequestrati legittimato all’appello cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 34196 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto attinto da un provvedimento di sequestro preventivo, quand’anche non indagato ma terzo rispetto all’indagine, è legittimato a impugnare il provvedimento cautelare al fine di conseguire la restituzione dei beni, potendo dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità degli stessi e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. La nomina di un amministratore giudiziario per la gestione dei beni in sequestro non trasferisce a questi la legittimazione a impugnare, poiché la sua investitura è conseguenza del sequestro e verrebbe meno con la rimozione della misura. Alla società, soggetto giuridico dotato di piena capacità e non esautorato nei poteri rappresentativi, non può negarsi il diritto di agire a tutela della integrità del proprio patrimonio, presidiato dall’art. 24 Cost.

Il Fatto

Un Gip aveva disposto il sequestro preventivo di una serie di beni immobili formalmente intestati a una società, ritenendoli riconducibili a una persona indagata per omessa dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000. La società aveva presentato istanza di dissequestro, respinta dal Gip.

Avverso il rigetto la società propose appello cautelare. Il Tribunale di Trani, in funzione di tribunale della libertà, accolse il gravame, escludendo emergenze idonee a fondare il giudizio di fittizia intestazione e rilevando la formale estraneità della società alle ipotesi contestate all’indagato. Il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, contestando la legittimazione della società a impugnare.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è manifestamente infondato ed è dichiarato inammissibile. Il Collegio muove dal rilievo che l’assunto del ricorrente muove da una premessa erronea: la società non sarebbe legittimata perché, nominato l’amministratore giudiziario, la legittimazione spetterebbe a quest’ultimo.

È invece pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il terzo attinto dalla misura cautelare reale, pur non potendo contestare l’esistenza dei presupposti della misura, può dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 23713 del 2024, Sez. II n. 41861 del 2024, Sez. IV n. 4170 del 2025 e Sez. VI n. 305 del 2025, quest’ultima ammettendo anche la contestazione della violazione di legge sul periculum in mora.

Il Collegio confuta poi la tesi della legittimazione esclusiva dell’amministratore giudiziario: la sua investitura gestoria è conseguenza del sequestro, sicché, se la misura venisse rimossa, verrebbe meno la stessa funzione e l’amministratore non avrebbe alcun interesse sostanziale a impugnare il provvedimento da cui ripete i propri poteri.

Quanto all’asserito difetto di interesse della società, la Corte rileva la promiscuità espositiva tra legittimazione ad agire e interesse ad agire. La società, soggetto dotato di piena capacità e non esautorato nei poteri rappresentativi, ha agito a tutela della propria posizione giuridica; negarle il diritto di tutelare il proprio patrimonio violerebbe il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Il richiamo del ricorrente a un precedente di legittimità è giudicato non pertinente. In quel caso ad agire era stato un soggetto persona fisica, personalmente sottoposto a indagine, privato dei poteri rappresentativi perché l’impresa era stata assoggettata ad amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Nel caso esaminato, invece, il sequestro ha attinto singoli beni e non l’impresa nella sua totalità, lasciando la società pienamente vitale e operante tramite i propri organi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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