Accertamenti sul DNA e credibilità della vittima di violenza sessuale (Cass. pen. Sez. III n. 34181 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di accertamento tecnico non ripetibile, cui si applica la disciplina dell’art. 360 cod. proc. pen., concerne le operazioni su persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere in tempi brevi ogni valenza probatoria. Il prelievo di materiale organico mediante sequestro di reperti integra un rilievo tecnico delegabile alla polizia giudiziaria ex art. 370 cod. proc. pen., estraneo al perimetro dell’art. 360 cod. proc. pen.. La natura irripetibile dell’estrapolazione del profilo genetico va accertata in concreto, dipendendo dalla quantità della traccia e dalla qualità del DNA. Nei reati sessuali la deposizione della persona offesa è prova piena, valutabile anche da sola, ma il giudice deve vagliarne con particolare rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca. In caso di doppia conforme, il vizio di motivazione è deducibile solo per pretermissione di temi probatori decisivi o loro manifesta alterazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il delitto di violenza sessuale commessa abusando della condizione di inferiorità psichica della persona offesa, in stato alterato dall’assunzione di farmaci e bevande alcoliche.
La sentenza di condanna era stata confermata in appello. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle garanzie difensive in tema di accertamenti tecnici irripetibili sul materiale genetico e l’inattendibilità della versione della persona offesa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che rientrano nella nozione di accertamenti tecnici non ripetibili unicamente quelli aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere in tempi brevi ogni valenza probatoria. Il rilievo tecnico, consistente nella raccolta di elementi attinenti al reato, resta estraneo all’art. 360 cod. proc. pen., come conferma la sua delegabilità alla polizia giudiziaria ex art. 370 cod. proc. pen.
Quanto all’identificazione del DNA, il procedimento si articola in estrapolazione del profilo, decodificazione dell’impronta dell’indagato e comparazione. Profili di irripetibilità possono rinvenirsi solo nella prima fase, in ragione della scarsa quantità della traccia o della scadente qualità del DNA. I giudici di merito hanno correttamente qualificato l’accertamento come ripetibile, avendo il responsabile dell’attività di polizia scientifica affermato che il quantitativo di DNA presente sui reperti era tale da renderlo certamente ripetibile.
Sul secondo motivo la Corte richiama la disciplina della doppia conforme: il vizio di motivazione è censurabile solo se discende dalla pretermissione di temi probatori decisivi o dalla loro manifesta alterazione in entrambi i gradi. La deposizione della persona offesa è prova piena, ma il giudice deve vagliarne con rigore la credibilità, specie in presenza di costituzione di parte civile.
I giudici di merito hanno offerto motivazione logica dell’attendibilità del racconto, corroborato da riscontri oggettivi: le tracce di liquido seminale sul polsino del giaccone e sugli slip della persona offesa, compatibili con la violenza da dietro e incompatibili con la diversa versione dell’imputato; i tabulati telefonici attestanti il contatto notturno con un terzo che smentisce il racconto difensivo. Irrilevanti le censure sulla condotta di vita della vittima, non potendo i suoi costumi sessuali fondare il consenso.
Le censure del ricorrente, ripropositive di temi già disattesi in appello, si risolvono in un dissenso valutativo non consentito in sede di legittimità, non essendo ravvisabile alcuna illogicità manifesta. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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