L’accertamento dello stato di ebbrezza può fondarsi su indizi sintomatici (Cass. pen. Sez. 7 n. 604 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esame strumentale (alcolimetrico) non costituisce una prova legale, con la conseguenza che l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire anche sulla base di elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada. Quando si assuma il superamento delle soglie di rilevanza penale, la decisione del giudice di merito deve essere sorretta da una motivazione congrua, che dia conto in modo logico e coerente degli indizi posti a fondamento del convincimento. Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Piacenza aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale. La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.
L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che l’accertamento della responsabilità fosse stato effettuato solo sulla base di elementi sintomatici e senza il riscontro di esami strumentali, e che, al più, fosse ravvisabile la sola violazione amministrativa di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato i motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza una critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
La Suprema Corte ha chiarito che l’accertamento dello stato di ebbrezza può legittimamente fondarsi su elementi sintomatici in assenza di un valido esame alcolimetrico, posto che l’esame strumentale non costituisce una prova legale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che gli elementi obiettivi e sintomatici sono idonei a sostenere il giudizio di colpevolezza per tutte le ipotesi di reato di cui all’art. 186 cod. strada, purché la decisione sia supportata da motivazione adeguata.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano individuato tali elementi sintomatici: le dichiarazioni del teste che riferiva degli occhi lucidi, del linguaggio sconnesso e del forte odore di alcol nell’abitacolo; le ammissioni dello stesso imputato; la dinamica del sinistro, consistita nella perdita di controllo del veicolo con uscita di strada e impatto contro un autocarro in sosta; le condizioni del conducente al momento dell’intervento degli operatori.
La Corte ha valutato tale apparato motivazionale come logico e congruo, oltre che corretto in punto di diritto. Al contrario, il ricorrente non si era confrontato con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, limitandosi a una mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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