Opposizione ad avviso di addebito, questione nuova e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3509 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che, senza censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, si limiti a prospettare una ricostruzione giuridica diversa della domanda è inammissibile, perché introduce una questione nuova, mai esaminata dal giudice di merito. L’inammissibilità è confermata dal difetto di autosufficienza del ricorso, che deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti dei gradi di merito e non può limitarsi a generiche affermazioni. Nel giudizio di legittimità la censura deve investire la motivazione effettivamente resa, non quella che il ricorrente assume essere stata omessa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società, avverso un avviso di addebito e il conseguente fermo amministrativo emessi dall’Inps e notificati dal concessionario della riscossione. Il giudice di merito qualificava l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, avendo gli opponenti contestato la validità della notifica dell’avviso di addebito, e la dichiarava tardiva perché proposta oltre i termini dalla notifica dell’avviso e del preavviso di fermo.
Avverso la sentenza i soccombenti propongono ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999. L’Inps resiste con controricorso; rimane intimata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che l’opposizione avrebbe dovuto qualificarsi come opposizione all’esecuzione, poiché non avrebbe fatto valere la nullità della notifica dell’avviso di addebito, bensì l’illegittimità del titolo esecutivo, essendo stato impugnato in sede giudiziale il verbale di accertamento dell’Inps.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Esso è estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, rispetto alla quale non viene mossa alcuna censura. Il ricorrente argomenta che l’opposizione non riguardava il vizio di notifica, ma l’illegittimità dell’avviso per essere stato impugnato il verbale di accertamento, senza però denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Nella sostanza il motivo introduce in modo inammissibile una questione nuova, mai considerata dalla sentenza impugnata, senza indicare in modo specifico in quale atto dei precedenti gradi di merito fosse stato introdotto il tema dell’illegittimità dell’avviso di addebito per la precedente impugnazione del verbale. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 20694 del 2018.
L’inammissibilità sussiste inoltre per difetto di autosufficienza del ricorso, che non riporta in modo specifico il contenuto dell’atto con cui sarebbe stato impugnato il verbale di accertamento, limitandosi a una generica affermazione. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza verso l’Inps, mentre nulla si statuisce nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata.
Nota della Redazione
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