Tetto trattamento accessorio 2016 e invarianza della spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 259 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il limite alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, va determinato avendo riguardo all’ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel 2016 con vincolo di destinazione al trattamento accessorio, e non alle somme effettivamente erogate né alla ipotetica struttura organizzativa dell’Ente. Il principio di invarianza della spesa opera a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non tollera interpretazioni estensive dirette ad “aggiornare” il tetto mediante i successivi rinnovi contrattuali, la capacità contributiva non utilizzata o le variazioni di fascia dei segretari. La funzione consultiva della Corte dei conti è ammissibile quando il quesito sia generale ed astratto e attenga alla contabilità pubblica, non potendo risolversi in una surrettizia forma di coamministrazione.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune, con nota del 31 luglio 2024, ha avanzato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere per sapere se sia possibile “aggiornare” il tetto di spesa per il personale del 2016. In particolare, il quesito chiedeva se nel calcolo del limite si potesse tenere conto dei successivi rinnovi contrattuali previsti dai contratti collettivi, escludere la capacità contributiva già utilizzata in passato, oppure considerare le variazioni di fascia dei segretari intervenute tra il 2016 e il 2024.
La questione attiene all’interpretazione delle disposizioni in materia di spesa di personale e, segnatamente, al comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, che reca il principio di invarianza della spesa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica i requisiti di ammissibilità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. L’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 consente a Comuni, Province e Città metropolitane di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali. La richiesta, presentata dal Sindaco quale organo rappresentativo dell’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL, è soggettivamente ammissibile.
Sul piano oggettivo, la Corte richiama il perimetro della funzione consultiva delineato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010): la nozione di contabilità pubblica coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, con una visione dinamica che sposta l’angolo visuale dalla gestione del bilancio ai relativi equilibri. Il parere non può costituire consulenza generale né avallare specifici atti gestionali.
Nel merito, il Collegio esamina il comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, che vieta di superare, dal 1° gennaio 2017, il corrispondente importo determinato per il 2016. Richiamando la delibera n. 26/SEZAUT/2014/QMIG, la Corte ribadisce che rientrano nel tetto tutte le risorse stanziate in bilancio che abbiano un vincolo di destinazione al trattamento accessorio, indipendentemente da eventuali maggiori entrate. Nello stesso senso si sono espresse le Sezioni regionali per la Puglia (n. 112/2016), la Lombardia (n. 123/2016), l’Abruzzo (n. 58/2016) e il Piemonte (n. 135/2016).
Ne discende che il limite massimo di riferimento non è quello quantificato sulla ipotetica struttura organizzativa, né quello relativo alle somme effettivamente erogate nel 2016, bensì l’ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel medesimo esercizio, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica, come già affermato dalla Sezione con la delibera n. 172/2018.
Il Collegio conclude pertanto per l’inammissibilità delle interpretazioni estensive prospettate dal Sindaco, in quanto contra legem, ed esprime parere negativo nei termini di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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