Conto giudiziale titoli azionari improcedibile se reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 72 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici, il consegnatario è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, ossia colui che per legge o per delega esercita i diritti dell’azionista, e non il detentore materiale dei titoli. Per il Comune, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto reso da un soggetto privo di legittimazione, perché estraneo alla gestione dei diritti sociali, è improcedibile. Il conto deve esporre anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni, e va reso anche per i titoli dematerializzati.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la valutazione preliminare sulla procedibilità, segnalando un orientamento più recente secondo cui la resa del conto spetterebbe non al detentore materiale dei titoli, ma al soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta una questione preliminare di legittimazione: stabilire chi sia il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione ai fini della resa del conto giudiziale. Il Collegio richiama l’orientamento contabile secondo cui il consegnatario si individua non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La Corte precisa che, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione è confortata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il fondamento della regola risiede nella natura dell’attività: l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione sociale. Da ciò deriva un contenuto qualificato del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.
In coerenza con tale ricostruzione, il Collegio ribadisce che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo di legittimazione, la Sezione dichiara improcedibile il giudizio e nulla dispone sulle spese.
Nota della Redazione
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