Cessata la materia per pagamento tardivo ma con soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 1536 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, ma non preclude la condanna alle spese. Il pagamento intervenuto dopo la notificazione del ricorso integra, infatti, il presupposto della soccombenza virtuale, con la conseguenza che l’amministrazione è tenuta a rifondere le spese di lite. L’inerzia reiterata nel dare esecuzione alle pronunce del giudice ordinario, ove assuma carattere di serialità, giustifica la trasmissione della decisione alla Corte dei conti per gli accertamenti di competenza sul potenziale danno erariale.
Il Fatto
Due docenti hanno adito il TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza a due sentenze del giudice del lavoro. La prima aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente, con condanna al pagamento del relativo importo e, inoltre, al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine. La seconda aveva condannato il Ministero a riconoscere il medesimo beneficio per anni scolastici successivi.
I ricorsi chiedevano l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. Nelle more del giudizio, la difesa delle ricorrenti ha dato atto dell’intervenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione dei giudizi, stante l’identità di questioni, difensore ed esito. La sopravvenuta esecuzione ha fatto venir meno l’interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La questione centrale attiene alle spese. La difesa delle ricorrenti ha invocato il principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la notificazione dei ricorsi. Il Tribunale ha accolto tale impostazione: la condanna alle spese presuppone che la parte resistente si sia resa inadempiente prima dell’instaurazione del giudizio, sicché l’esecuzione tardiva non la esime dalla rifusione.
Il Collegio ha poi rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare integrale esecuzione al giudicato civile non costituisce un’ipotesi isolata. Essa si inserisce in un contesto più ampio, che ha assunto carattere di serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per il mancato riconoscimento del beneficio della Carta docenti e, più in generale, per l’errata applicazione di istituti lavoristici al proprio personale dipendente.
Tali condanne, rimaste inottemperate, producono interessi legali, eventuali penalità e spese di giudizio. Da qui la decisione di trasmettere copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza in materia di danno erariale.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’amministrazione a rifondere alle ricorrenti, in solido, le spese di lite, liquidate in € 2000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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