Improcedibile il ricorso non depositato in cancelleria (Cass. civ. Sez. V n. 7591 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato ma non depositato presso la cancelleria della Corte è improcedibile ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. La costituzione della controricorrente e l’assenza di contestazioni sulla ritualità dell’impugnazione non ostano alla declaratoria né alla condanna della ricorrente al rimborso delle spese. La pronuncia che dichiara l’improcedibilità per tardività del deposito deve attestare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, essendo il provvedimento riconducibile ai tipi previsti dalla norma.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina il 14 febbraio 2022, n. 1295/02/2022. La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA, relativa a immobili siti in Taormina. La Commissione regionale aveva rigettato l’appello delle contribuenti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina, con limitato riguardo al capo sulle spese giudiziali.

Le contribuenti non si sono costituite mediante deposito del ricorso notificato alla controparte. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e ha provveduto all’iscrizione a ruolo, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le ricorrenti hanno notificato il ricorso ma non lo hanno depositato presso la cancelleria. Il difetto del deposito nei termini integra la fattispecie dell’improcedibilità espressamente prevista dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

La Corte affronta poi il tema delle conseguenze processuali. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La costituzione della parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto, e il fatto che la stessa non abbia sollevato contestazioni sulla ritualità dell’impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilità per tardività del deposito. Ne deriva la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

Il passaggio di maggior rilievo riguarda il contributo unificato. La Corte afferma che la pronuncia con cui dichiara l’improcedibilità del ricorso, per mancato deposito a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Il provvedimento adottato è infatti inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, come già chiarito dalle Sezioni Unite n. 20621 del 17 luglio 2023.

In applicazione di tali principi la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso, condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidate in € 1.900,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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