Motivazione apparente e omessa pronuncia sull’ambito soggettivo della clausola risolutiva espressa (Cass. civ. Sez. III n. 7589 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risoluzione del contratto di franchising per clausola risolutiva espressa, il giudice d’appello che ometta di scrutinare lo specifico motivo di gravame concernente l’identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della clausola stessa, e passi immediatamente a valutare la giustificabilità della risoluzione, incorre in omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e in motivazione apparente ex art. 132 cod. proc. civ.. L’accertamento sul presupposto applicativo della clausola costituisce, infatti, uno stadio logicamente anteriore rispetto alla verifica del grave inadempimento, talché la sua omissione vizia radicalmente la decisione. È inammissibile il ricorso incidentale che non veicola alcuna censura alla sentenza impugnata, ma si limiti a riproporre una domanda rimasta assorbita, in vista del giudizio di rinvio.
Il Fatto
Una società franchisor e una società franchisee stipulavano un contratto di affiliazione commerciale per la gestione di un punto vendita. La franchisee comunicava al franchisor di avvalersi di una clausola risolutiva espressa, dichiarando la risoluzione del contratto.
Il franchisor conveniva in giudizio la controparte per far dichiarare l’illegittimità di quella risoluzione e per ottenere la risoluzione per grave inadempimento, con risarcimento dei danni. La franchisee resisteva e chiedeva in via riconvenzionale la nullità del contratto per abuso di posizione dominante ovvero la conferma della risoluzione. Il tribunale rigettava entrambe le domande. La Corte d’appello confermava. Il franchisor ricorreva per cassazione con otto motivi; la controricorrente proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il nucleo della controversia riguardava l’iniziativa della franchisee di avvalersi dell’art. 14 del contratto come clausola che le consentisse di attuare la risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. Il primo giudice aveva aderito alla prospettazione della convenuta; il franchisor, con apposito motivo d’appello, aveva negato che tale clausola potesse essere azionata dal franchisee, essendo riservata alla tutela del franchisor.
Su questo punto, osserva la Corte, la Corte d’appello nulla dice. Il giudice di merito compie un salto logico: invece di vagliare il nucleo del gravame, cioè il significato dell’art. 14, si dedica subito alla questione logicamente posteriore della giustificabilità della risoluzione. L’intera motivazione è dedicata a questo stadio successivo senza avere risolto il presupposto applicativo della clausola.
Tale presupposto non può ritenersi implicitamente risolto, poiché tutti gli argomenti svolti dal giudice d’appello non concernono l’individuazione della parte legittimata ad avvalersi dell’art. 14, né affermano che entrambe le parti avrebbero potuto farlo. I primi tre motivi del ricorso principale vengono dunque esaminati congiuntamente e accolti, restando assorbiti gli altri.
Quanto al ricorso incidentale, con esso la franchisee chiedeva che, in ipotesi di cassazione con rinvio, fosse dichiarata riproponibile la domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 cod. civ., rimasta assorbita dall’accoglimento della domanda principale. La Corte lo dichiara inammissibile, perché non veicola alcuna censura alla sentenza impugnata ed è diretto a un obiettivo diverso da quelli indicati nell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., dichiarando espressamente tale eccentrico scopo.
In conclusione, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, quello principale è accolto per quanto di ragione, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.