TFR e CUD: il documento del datore non prova il pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12718 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il documento proveniente dalla parte che intenda giovarsene non costituisce prova in suo favore né determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione. Pertanto, il CUD redatto dal datore di lavoro non prova l’avvenuta corresponsione del TFR al lavoratore. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, che è giudizio ordinario di cognizione, l’opponente è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del credito; sulla curatela grava l’onere di dimostrare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione, secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed estintivi.

Il Fatto

La lavoratrice era stata ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della società datrice di lavoro per il credito relativo alle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2016, oltre tredicesima mensilità e accessori. Il Tribunale di Siracusa, con decreto del 14 gennaio 2022, aveva invece rigettato l’opposizione proposta dalla lavoratrice avverso la mancata inclusione della somma di € 3.926,27 a titolo di TFR.

Il Tribunale aveva ritenuto estinto tale credito sulla base dell’attestazione contenuta nel CUD 2017, recante l’avvenuta corresponsione, nel corso del 2016, dell’intera somma a titolo di TFR. L’autenticità del documento non era stata contestata dall’opponente, che anzi lo aveva prodotto a fondamento della propria pretesa creditoria. Avverso il decreto la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; il fallimento, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ., oltre all’omessa motivazione su un punto controverso e decisivo. Il vizio investe la valutazione probatoria operata dal Tribunale, che ha escluso il TFR in forza dell’attestazione di erogazione contenuta nel CUD 2017, documento fiscale inidoneo a costituire prova in favore della stessa parte che lo abbia formato, in difetto di pagamenti tramite banca o di quietanza sottoscritta dal lavoratore.

La Corte dichiara il motivo manifestamente fondato, richiamando i motivi già espressi in controversia analoga (Cass. n. 5587/2023). In via di premessa, ribadisce l’onere del lavoratore di provare il fatto costitutivo del credito per TFR, consistente nell’esistenza del rapporto lavorativo nel corso del quale esso sia maturato (Cass. n. 36927 del 2021). Il procedimento di opposizione allo stato passivo si configura come vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova: l’opponente deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto di credito, mentre sulla curatela grava l’onere di dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (Cass. n. 5847 del 2021; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001).

Il Tribunale siracusano, piuttosto che sul fatto costitutivo accertato di esistenza e durata del rapporto di lavoro, ha basato il proprio accertamento sul fatto estintivo, nell’evidente onere probatorio della curatela fallimentare. È così incorso in un errore di diritto, in particolare nella violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed estintivi (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 31158 del 2018).

In particolare, il giudice di merito ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a un documento proveniente dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in suo favore né determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000; Cass. n. 8290 del 2016).

Né possono invocarsi i principi elaborati in ordine all’opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, poiché in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo abbia redatto e non in suo favore. Non può sostenersi che la procedura fallimentare sia terza rispetto al datore di lavoro: il curatore, quando intenda giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito, non assume la posizione di terzo, ma la medesima del soggetto fallito (Cass. n. 31173 del 2018). Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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