Interpretazione del contratto e sindacato di legittimità sui canoni ermeneutici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7187 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per motivazione che non soddisfi il cd. minimo costituzionale. Per dedurre la violazione dei canoni occorre indicare specificamente le regole asseritamente violate e precisare in qual modo il giudice del merito se ne sia discostato. Non può trovare ingresso in Cassazione la critica che si traduca nella prospettazione di una valutazione alternativa degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito, poiché l’interpretazione prescelta non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili. La motivazione apparente rileva come error in procedendo solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico, di contrasto irriducibile o di motivazione perplessa e incomprensibile.
Il Fatto
Un consulente finanziario aveva ottenuto, nei confronti della banca preponente, un decreto ingiuntivo per il pagamento di un importo a titolo di Tutela manageriale speciale. La banca si era opposta, deducendo in compensazione atecnica un proprio controcredito per storno struttura, quale corrispettivo residuo per la rete di consulenti messa a disposizione del manager. Il tribunale aveva confermato il decreto; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 628/2021, aveva respinto sia l’appello principale della banca sia quello incidentale del consulente.
I giudici di merito avevano letto le clausole degli allegati alla lettera integrativa del 27 febbraio 2018 nel senso che il credito residuo della preponente fosse esigibile solo in presenza dei requisiti per l’erogazione della Tutela manageriale ordinaria, nella specie mancanti. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte territoriale interpretato in senso restrittivo la locuzione “Tutela manageriale” come riferita alla sola Tutela manageriale ordinaria. Il secondo motivo deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione apparente e, in ogni caso, obiettivamente incomprensibile.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione del negozio è accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, fuori dall’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica o di motivazione carente del minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Per far valere la violazione dei canoni occorre non solo indicare le regole asseritamente violate, ma precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; è inammissibile il motivo che si risolva nella proposta di un’interpretazione diversa (Cass. n. 22536 del 2007). L’interpretazione prescelta non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili (Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007); non è consentito contestare in legittimità che sia stata privilegiata l’interpretazione diversa da quella proposti dalla parte (Cass. n. 7500 del 2007; Cass. n. 24539 del 2009).
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha offerto una lettura plausibile e ampiamente argomentata delle clausole, coerente sul piano letterale e sistematico. Le censure della ricorrente si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa degli atti negoziali, senza elementi idonei a dimostrare l’erroneità del risultato interpretativo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la motivazione apparente integra error in procedendo solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e incomprensibile (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. S.U. n. 16599 del 2016). Nella specie la Corte territoriale ha ampiamente esposto le ragioni del proprio convincimento. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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