TFR non versato al Fondo di Tesoreria e ammissione al passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10082 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TFR, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, per le aziende con almeno 50 dipendenti, conservano la natura retributiva di retribuzione differita ex art. 2120 c.c. e corrispondono a un diritto certo e liquido la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Il datore di lavoro non è mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il TFR, con trasferimento della stessa ad esclusivo carico dell’INPS: ne consegue la legittimazione attiva del lavoratore a domandare l’ammissione al passivo del fallimento del datore. Il richiamo delle norme in tema di “contributi” contenuto nell’art. 1, commi 755-757, legge n. 296/2006 vale solo ai fini procedurali e di più agevole riscossione, senza produrre alcuna automatica immutazione della natura sostanziale del TFR. Anche per il periodo anteriore all’1.1.2007 sussiste la legittimazione passiva del fallimento, essendo l’insinuazione al passivo la strada obbligata per accedere al Fondo di Garanzia.
Il Fatto
Il lavoratore agisce in sede di opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l. fall., del fallimento della società cedente, chiedendo l’ammissione del credito per TFR maturato dal 2001. Il Tribunale di Reggio Calabria accoglie parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., solo il credito di euro 1.255,39 già riconosciuto dal curatore.
Il giudice del merito rigetta la domanda relativa al TFR di euro 15.558,14, documentato da CUD, per due concorrenti ragioni: per le somme maturate fino al 31.12.2006 dovrebbe applicarsi l’art. 2, legge n. 297/1982, con pagamento a carico dell’INPS e surroga, non essendo il fallimento legittimato passivo; per il periodo successivo all’1.1.2007 mancherebbe la prova del quantum, non potendosi individuare anno per anno le quote riferibili al periodo post 2007. Il rapporto era cessato per dimissioni l’1.7.2022, dopo cessione di ramo d’azienda e successiva assunzione dalla cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione sistemica della disciplina del TFR. L’art. 2120 c.c. riconosce il diritto al trattamento “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”, indipendentemente dalle ragioni della cessazione. Il TFR ha natura retributiva, quale elemento della retribuzione a pagamento differito, come confermato anche per le indennità di fine rapporto nel settore pubblico.
Il Collegio esamina poi le regole di garanzia. La legge n. 297/1982, in attuazione della direttiva CEE n. 80/987, istituisce presso l’INPS il Fondo di garanzia, con surrogazione nei privilegi di cui agli artt. 2751 bis e 2776 c.c.. L’art. 1, commi 755-757, legge n. 296/2006 prevede il versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria per le imprese sopra i 50 dipendenti, con conguaglio sui contributi dovuti.
Quanto al periodo ante 2007, la Corte ribalta l’impostazione del Tribunale: il diritto alle prestazioni poste a carico del Fondo di Garanzia si perfeziona al verificarsi dei presupposti di legge — insolvenza del datore, verifica del credito in sede di ammissione al passivo, cessazione del rapporto. Sussiste dunque la legittimazione passiva del fallimento e quella attiva del lavoratore anche per le quote maturate prima del 2007, poiché l’insinuazione è la via obbligata per accedere al Fondo.
Per il periodo successivo, la natura retributiva del TFR è riaffermata: le quote accantonate, trattenute in azienda o versate al Fondo di Tesoreria o conferite a previdenza complementare, sono dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo ed esigibile alla cessazione. Il richiamo alle norme sui “contributi” non muta la natura sostanziale della prestazione né incide sul calcolo della base imponibile, regolata dall’art. 2120 c.c..
Il Collegio confuta la tesi dell’esclusiva natura previdenziale: essa esporrebbe il lavoratore alla prescrizione dei contributi, rilevabile d’ufficio, senza automaticità della prestazione, e farebbe subire all’INPS il minore privilegio dell’art. 2554 c.c. Quanto all’onere probatorio, il lavoratore deve provare il fatto costitutivo — il rapporto di lavoro — non l’effettivo versamento al Fondo di Tesoreria, che costituisce fatto estintivo da allegare e provare in eccezione. Il ricorso è accolto, con cassazione del decreto e decisione nel merito: ammissione del lavoratore al passivo in via privilegiata per l’ulteriore credito di euro 15.558,14, oltre interessi ai sensi degli artt. 53 e 54 l. fall., con condanna del fallimento alle spese.
Nota della Redazione
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