Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro instaurato e la nota di riscontro non è atto impugnabile (TAR Lombardia n. 3725 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e successivamente cessato, non potendo essere rilasciato quando il contratto di soggiorno non sia mai stato sottoscritto. La nota di riscontro con cui l’amministrazione si limita a richiamare gli effetti di un precedente provvedimento, senza una rinnovata istruttoria, costituisce atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, con la conseguente inammissibilità del ricorso avverso tale atto.
Il Fatto
Un cittadino indiano, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato a una società, impugnava una nota della Prefettura con cui si precisava che il nulla osta originario era stato revocato per mancanza dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro, rilevando l’assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente lamentava l’illegittimità della nota per omessa comunicazione dei motivi ostativi e contestava l’interpretazione della norma che richiede l’avvio dell’attività lavorativa. La Prefettura e il Ministero eccepivano l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di una mera nota di riscontro e non di un provvedimento lesivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. La nota impugnata non ha valore provvedimentale, essendo una mera informazione sugli effetti di un provvedimento lesivo già adottato, ossia la revoca del nulla osta, mai impugnato. Il Collegio ha richiamato la distinzione tra conferma propria e atto meramente confermativo, evidenziando che solo la prima, adottata all’esito di una rinnovata istruttoria, è autonomamente impugnabile e fa decorrere un nuovo termine di impugnazione. Nel caso di specie, la nota non è seguita a una rivalutazione delle circostanze, configurandosi pertanto come atto meramente ricognitivo, avverso il quale il ricorso è inammissibile.
In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto il ricorso anche infondato nel merito. L’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 subordina il rilascio del permesso per attesa occupazione alla perdita di un posto di lavoro già instaurato. Il Collegio, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha precisato che la norma presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione. Nel caso di specie, il contratto di soggiorno non era mai stato sottoscritto e quindi il rapporto non era mai iniziato, con la conseguente revoca del nulla osta.
Il Tribunale ha infine respinto la censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ritenendola non dovuta stante la natura non provvedimentale della nota impugnata. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese di lite per la limitata attività difensiva svolta.
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Nota della Redazione
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