Titolo di viaggio per stranieri e onere probatorio delle fondate ragioni (TAR Lazio n. 2218 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del titolo di viaggio per stranieri al titolare di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, è subordinato alla sussistenza di fondate ragioni che non consentano di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza. Tale presupposto è oggettivo e puntuale e il relativo onere probatorio grava sul richiedente, tenuto a dimostrare con idonei riscontri documentali l’effettiva impossibilità di ottenere il passaporto. Il riconoscimento dello status non comporta automaticamente il diritto al titolo di viaggio, né la sola volontà soggettiva di non intrattenere contatti con le autorità del Paese di origine integra il requisito di legge. In presenza di ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del richiedente, il rilascio del titolo deve essere negato o revocato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma il riconoscimento della protezione sussidiaria. Ha quindi presentato alla Questura di Roma istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, rappresentando l’impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari del proprio Paese a causa della perdurante instabilità politica e sociale e del rischio personale derivante da tale contatto.
L’Amministrazione ha respinto la richiesta per l’assenza di adeguato supporto documentale sull’asserita impossibilità di ottenere il passaporto e per la presenza, nel fascicolo personale, di dichiarazioni rese con generalità differenti, tali da sollevare dubbi sull’identità dell’istante. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo anche la declaratoria del diritto all’ottenimento del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, che subordina il rilascio del titolo di viaggio alla sussistenza di fondate ragioni ostative al ricorso alle autorità consolari per la richiesta del passaporto. Si tratta di un presupposto oggettivo e puntuale, il cui onere probatorio ricade sul richiedente, chiamato a dimostrare con idonei riscontri documentali l’effettiva impossibilità di ottenere il documento nazionale.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al titolo di viaggio. La tutela riconosciuta in sede giurisdizionale non può supplire alla carenza di prova sulle condizioni previste dalla norma. L’accesso al titolo presuppone la dimostrazione di specifici e concreti impedimenti al rilascio del passaporto e non può fondarsi sulla sola volontà soggettiva di non intrattenere contatti con le autorità del Paese d’origine.
Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato alcun documento né indicato fatti univoci o circostanze obiettive da cui desumere l’impossibilità di ottenere il passaporto per le vie diplomatiche. Non emerge un tentativo concreto di attivazione presso l’Ambasciata, né una formale attestazione di rifiuto o mancato riscontro. La rappresentazione dell’impossibilità è rimasta ancorata a valutazioni generiche sulla situazione del Paese di origine, prive di fatti circostanziati e oggettivamente verificabili. La pretesa risulta pertanto priva del supporto probatorio richiesto dalla legge.
Il Collegio esclude che la sola volontà di non entrare in contatto con le autorità del proprio Paese assolva al requisito di legge: le fondate ragioni implicano un riscontro oggettivo e vanno provate con elementi fattuali idonei, non con mere dichiarazioni di principio.
Quanto ai dubbi sull’identità, il Tribunale osserva che la difesa ha ricondotto l’uso di un alias a un equivoco nella fase di identificazione. La circostanza non può però essere trascurata: le generalità discordanti fornite in momenti diversi, pur in assenza di intento doloso, sono oggettivamente idonee a far sorgere un’incertezza sull’identità personale. L’identità del richiedente è presupposto imprescindibile per il rilascio del titolo e, in presenza di ragionevoli motivi di dubbio, il rilascio deve essere negato o revocato. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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