Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente: erogazione del controvalore pecuniario (TAR Campania n. 1043 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ove sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione in forma specifica del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata per sottrarsi all’adempimento, poiché nessuno può trarre vantaggio dal proprio contegno omissivo. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.

Il titolo, notificato all’amministrazione in data 10.10.2024, è passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e chiede la condanna al pagamento, oltre accessori, con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel caso di specie risultano rispettati i termini processuali, trattandosi di azione di ottemperanza.

La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione in data 10.10.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e del rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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