Porto d’armi sportivo e frequentazioni di pregiudicati: legittimo il diniego (TAR Calabria n. 410 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di portare armi. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ha natura ampiamente discrezionale e tipicamente cautelare: non richiede la dimostrazione dell’avvenuto abuso, ma consiste in un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sull’assenza del rischio di abusi. Il diniego può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che appaiono preventivamente non ascrivibili a buona condotta. In tale contesto le frequentazioni di pregiudicati possono costituire circostanze ostative al rilascio o al rinnovo della licenza, quando risultino ripetute e non occasionali.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Questura il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo (tiro a volo). L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, fondati su controlli di polizia eseguiti tra il 2021 e il 2025, durante i quali il richiedente era stato identificato in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali e di polizia.
Nelle osservazioni difensive il ricorrente ha sostenuto che gli incontri erano occasionali e legati a ragioni abitative e lavorative, essendo titolare di licenza di somministrazione di bevande e alimenti in un piccolo centro abitato. Il Questore ha comunque adottato il decreto di rigetto, impugnato davanti al TAR con censure di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sproporzionalità e violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina della materia richiamando gli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che affidano all’Autorità di pubblica sicurezza un giudizio di natura prognostica sulla possibilità di abuso delle armi, da svolgere con riguardo alla condotta e all’affidamento offerti dal richiedente.
Poiché il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto, la valutazione discrezionale sull’affidabilità ha valenza cautelare e non esige la prova dell’avvenuto abuso: mira a prevenire delitti e sinistri involontari derivanti dalla disponibilità di armi in capo a soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio non attiene alla pericolosità sociale, ma all’assenza del rischio di abusi, e può basarsi su situazioni prive di rilievo penale ma non riconducibili a buona condotta, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3091 del 2025 e da TAR Calabria, Sez. I, n. 1602 del 2025.
In questo quadro anche le frequentazioni di pregiudicati possono costituire circostanze ostative, perché chi richiede il titolo deve dare pieno affidamento sulla propria buona condotta e sull’improbabilità che l’arma venga abusata (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2406 del 2016).
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il provvedimento resista alle censure. Le frequentazioni sono emerse da molteplici controlli svolti tra dicembre 2021 e aprile 2025, con soggetti gravati da precedenti in materia di armi, stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona, e per circostanze di luogo — anche in Comuni diversi da quello di residenza — e di tempo non possono dirsi occasionali.
La significatività di tali frequentazioni non è ridimensionata dalle giustificazioni difensive, riferite al contesto del piccolo centro abitato e alla prossimità del luogo di lavoro. Si tratta di episodi che dimostrano continuità e familiarità, e dunque di elementi sintomatici sufficienti a fondare il pericolo di abuso, nell’ottica della massima cautela. Il diniego, per espressa previsione, non impedisce al ricorrente di frequentare i poligoni di tiro per l’attività sportiva. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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