Tossicodipendente, esigenze cautelari eccezionali e sostituzione della custodia (Cass. pen. Sez. I n. 33642 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, il requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impedisce la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari del tossicodipendente non coincide con una normale situazione di pericolosità, ma richiede un’esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il valore sociale del recupero del soggetto, valutato anche in termini di probabilità. Il giudizio di inidoneità della misura meno afflittiva, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, preclude ogni autonoma valutazione sull’idoneità dello strumento di controllo a distanza. Il braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità esecutiva degli arresti domiciliari, sicché il giudice non è tenuto a motivare specificamente sulla sua inidoneità quando ritenga adeguata la sola custodia intramuraria.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 21 marzo 2026 ha rigettato l’appello proposto dall’imputato avverso il diniego dell’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990. La misura custodiale era in vigore per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di pistola.

Il ricorrente, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge in relazione all’art. 89 TU Stup. e agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; mancata verifica di misure meno afflittive e travisamento della soglia di eccezionale rilevanza; violazione dell’art. 32 Cost. e del necessario bilanciamento tra cura e sicurezza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Il primo motivo è generico: la motivazione del provvedimento impugnato valorizza circostanze con le quali la censura non si confronta, in particolare il fatto che il tentato omicidio è stato commesso mentre l’imputato era detenuto agli arresti domiciliari e che, alla vista dei militari, si era dato alla fuga. L’arma utilizzata non è mai stata reperita e deve considerarsi ancora nella disponibilità dell’imputato.

Da tali elementi il giudice cautelare ha desunto la permanente inaffidabilità del ricorrente, refrattario alle prescrizioni dell’Autorità, e la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui tale requisito postula un’esposizione al pericolo per la collettività assolutamente importante e del tutto straordinaria, recessiva rispetto al valore sociale del recupero (Sez. 6 n. 10329 del 2008; Sez. 2 n. 39342 del 2019).

Il secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto e diretto a sollecitare una rilettura di elementi di merito già vagliati. Il Tribunale ha espresso un giudizio di sostanziale inidoneità della misura meno afflittiva, che razionalmente assorbe ogni valutazione sull’idoneità dello strumento di controllo a distanza. Il giudizio sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, per sua natura assorbente e pregiudiziale, giustifica anche l’impossibilità di impiego degli strumenti elettronici ex art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 43402 del 2019; Sez. 3 n. 43728 del 2016).

La Corte ribadisce che il braccialetto elettronico non è un nuovo tipo di misura, ma una modalità esecutiva ordinaria della cautela domiciliare: il giudice che ritenga adeguata solo la misura intramuraria non deve motivare specificamente sulla sua inidoneità (Sez. 1 n. 7232 del 2024; Sez. 4 n. 15939 del 2024). Il terzo motivo è generico e non tiene conto del giudizio di fatto demandato al giudice cautelare: in presenza di variabili di alta dissocialità non compensabili, risulta recessiva anche la necessità del programma residenziale presso una comunità di recupero.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000, con disposizione degli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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