Proroga del 41-bis: valutazione prognostica e insindacabilità nel merito (Cass. pen. Sez. I n. 21930 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza deve accertare la permanenza delle condizioni di pericolo che avevano giustificato l’applicazione del regime speciale, senza che sia necessario il sopraggiungere di nuovi elementi, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo a escludere la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale. La verifica richiede un accertamento prognostico, fondato su una ragionevole previsione e non su un giudizio di certezza, alla luce dei dati desumibili dalle condanne intervenute o dai procedimenti in corso. Il controllo del giudice di legittimità resta circoscritto alla violazione di legge e alla motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da un detenuto avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. Nel valutare i presupposti della proroga, il Tribunale ha valorizzato quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative degli organi investigativi: il ruolo operativo ricoperto per lungo periodo nel sodalizio criminale di appartenenza, le condanne per fatti di forte allarme sociale e l’attuale vitalità dell’organizzazione, interessata da plurime operazioni di polizia culminate in misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in riferimento all’art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, Ord. pen. e l’apparenza della motivazione sulla pericolosità e sulla capacità attuale di mantenere contatti con il contesto associativo. Sostiene che il provvedimento non ha fornito una rinnovata e aggiornata motivazione sulla permanenza dei presupposti, limitandosi a richiamare elementi già posti a base dei precedenti provvedimenti, senza considerare la condotta intramuraria e l’assenza di ulteriori procedimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il regime differenziato mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all’esterno del carcere, impedendo i collegamenti tra gli appartenenti alle organizzazioni criminali e i membri in libertà. Vengono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 376 del 1997, n. 186 del 2018 e n. 97 del 2020.
Quanto ai presupposti, la Corte ribadisce che non si esige un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio, ma una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute. Si tratta di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione, volto a prevenire, tramite le prescrizioni del regime speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata (Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016).
Per la proroga, la Corte precisa che va apprezzata non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno, quanto la necessità di rendere ancora vigenti le disposizioni speciali, riscontrandosi — non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti — la permanenza delle condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime (Sez. 1, n. 2660 del 2019; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005). Va verificata la capacità di mantenere quei collegamenti, tenendo conto del profilo criminale, della posizione rivestita nell’associazione, della perdurante operatività della stessa, della sopravvenienza di nuove incriminazioni e degli esiti del trattamento penitenziario, con la precisazione che il mero decorso del tempo non è sufficiente per escluderla.
La Corte ricostruisce poi i limiti del controllo giurisdizionale, precisando che il Tribunale di sorveglianza non svolge un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione: esso è volto a verificare i presupposti normativi mediante il ponderato apprezzamento dell’intero materiale probatorio, compresi gli elementi allegati dal reclamante (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003). Il ricorrente, in definitiva, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito, insindacabile in sede di legittimità. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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