Non si estendono alla sezione le cause di ricusazione del singolo giudice (Cass. pen. Sez. 5 n. 19987 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di astensione obbligatoria e di ricusazione di cui agli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. si riferiscono al singolo giudice come persona fisica e non sono traslabili automaticamente all’intera sezione di appartenenza. Per ricusare i diversi componenti di una sezione è necessario indicare, nell’istanza, specifiche ragioni riferite in modo distinto a ciascuno di essi. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono tale estensione, con riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo comma, CEDU, atteso che le cause di astensione e ricusazione operano in concreto.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nei confronti dell’intera Terza Sezione Penale del Tribunale di Torino. La vicenda traeva origine dall’astensione, accolta, di un magistrato della sezione, coniuge separato del Pubblico Ministero che aveva istruito il procedimento. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 41, 36, lett. f), g) e h), e 37, lett. a), cod. proc. pen., nonché dell’art. 19 l. ord. giud.; con il secondo motivo, la contraddittorietà della motivazione; con il terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale delle predette norme.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Pur riconoscendo che l’istanza aveva evocato anche le ipotesi di astensione obbligatoria di cui alle lett. f) e g) dell’art. 36 cod. proc. pen., ha evidenziato che la valutazione su tali cause non avrebbe condotto a una diversa decisione, poiché non erano state indicate le ragioni specifiche riferite a ciascuno dei componenti della Sezione. La norma, infatti, si riferisce a situazioni relative al singolo giudice inteso come persona fisica. Quanto all’art. 19, secondo comma, del d.lgs. n. 116 del 2017, la Corte ha chiarito che esso opera solo per il giudice onorario di pace e non se ne può pretendere un’applicazione analogica, risultando la lettura proposta dalla ricorrente erronea.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato: le situazioni predeterminate dal legislatore si riferiscono al giudice singolo, non alla sezione, e le specifiche circostanze che avrebbero posto in discussione l’imparzialità degli altri componenti dovevano essere indicate nell’istanza per consentirne la valutazione in concreto. La Corte ha aggiunto che, ove la situazione fosse riferibile all’intero ufficio giudiziario, lo strumento appropriato sarebbe stato quello della c.d. legittima suspicione.
In ordine alle questioni di legittimità costituzionale, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., rilevando l’eterogeneità del tertium comparationis costituito dall’art. 19, terzo comma, l. ord. giud., norma che presidia l’organizzazione dei piccoli uffici e non già il principio di imparzialità. Ha, inoltre, dichiarato manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 111 e 117 Cost., richiamando la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui l’imparzialità del giudice è presunta e le cause di astensione e ricusazione operano in concreto, riferendosi a situazioni non tipizzate ex ante che compromettano la terzietà del giudice-persona fisica.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 36 c.p.p. – Astensione
- Art. 37 c.p.p. – Ricusazione
- Art. 41 c.p.p. – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione