Tossicodipendenza e continuazione: serve il disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 22720 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, che non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. Il medesimo disegno criminoso, richiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., non può desumersi dalla sola analogia dei reati, dal contesto in cui sono maturati o dalla spinta a delinquere. La condizione di tossicodipendenza non introduce alcuna presunzione di unicità del disegno criminoso, poiché la modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione per questa categoria di autori di reati.

Il Fatto

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze.

Il giudice dell’esecuzione aveva escluso l’unicità del disegno criminoso, rilevando che i fatti — commessi entrambi in Parma a breve distanza l’uno dall’altro — erano espressione di autonome deliberazioni legate a contingenze, trattandosi di violazioni eterogenee e non riconducibili l’una all’altra. Aveva inoltre escluso che il collegamento potesse trarsi dalla sola condizione di tossicodipendenza, non emergendo dalle sentenze che i reati fossero stati voluti e programmati in relazione a tale stato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce inosservanza della legge penale in relazione al rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. e all’art. 81, secondo comma, cod. pen. La Corte lo dichiara inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze di fatto, e comunque manifestamente infondati.

La censura non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico e immune dai vizi lamentati. Questi, evidenziando la diversità e l’eterogeneità delle violazioni e delle modalità operative, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici di una medesimezza di disegno criminoso, stigmatizzando l’assenza di alcun elemento specifico e concreto a sostegno dell’istanza.

La Corte ribadisce che l’unicità di disegno, necessaria tanto in fase di cognizione quanto in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. Deve escludersi che tale programmazione possa desumersi dalla sola analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero dalla spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica: il fine specifico, che individua una deliberazione unitaria, non va confuso con la tendenza stabilmente operante a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati.

Quanto alla tossicodipendenza, la previsione normativa non stabilisce una presunzione in ordine all’unicità del disegno criminoso per i reati che servono all’approvvigionamento della droga o del denaro per acquistarla. La modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione: anche per tali autori resta intatta la necessità che i reati siano avvinti da un medesimo disegno criminoso, non potendo il giudice sostituire alla programmazione unitaria lo stile di vita del soggetto tossicodipendente.

La Corte esclude infine che in sede di legittimità possa operarsi una rilettura degli elementi fattuali o l’adozione di nuovi parametri ricostruttivi. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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