Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 22717 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per contestare la commisurazione della pena e l’accertamento dell’elemento soggettivo, traducendosi in censure di merito non consentite in sede di legittimità. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza volta a una nuova valutazione della sua congruità, ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Per assolvere all’obbligo motivazionale è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen., essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il Tribunale monocratico di Catania lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all’art. 163 TULPS, per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore.

Il ricorso lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato presupposto e l’eccessività della pena. Il difensore ha depositato memorie chiedendo l’assegnazione del ricorso alla sezione di competenza o, in subordine, la conversione del ricorso in appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso proponeva motivi non consentiti in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché deduceva una asserita violazione di legge sotto il profilo di un vizio motivazionale palesemente insussistente e non emergente dal testo del provvedimento impugnato.

Il giudice di merito, sia pure con motivazione sintetica, aveva dato conto delle ragioni della ravvisata inottemperanza nel termine prescritto dal foglio di via obbligatorio, ancorandole alla testimonianza della teste del pubblico ministero e all’esame della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento.

Quanto ai profili relativi alla situazione economica e patrimoniale del ricorrente, che avrebbero impedito di rispettare la disposizione del foglio di via, la Corte li ha qualificati come censure fattuali ovvero rivalutative, non consentite in questa sede. Sul punto della dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, il ricorrente prospettava questioni del pari non consentite e, comunque, manifestamente infondate.

La Corte ha ribadito che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., richiamando sul punto un consolidato orientamento di legittimità, tra cui le Sezioni Unite n. 12778 del 2020. Per assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen., con espressioni del tipo «pena congrua» o «pena equa», essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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