Traduzione atti all’Imputato alloglotto, nullità intermedia e sanatoria in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 30492 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità generale a regime intermedio per omessa traduzione degli atti processuali in lingua nota all’imputato alloglotto deve essere eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen.; non trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sua mancata deduzione nei motivi di appello la rende sanata e inammissibile se prospettata per la prima volta in cassazione. La violazione di legge non dedotta nei motivi di appello non è scrutinabile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado e poi in appello dalla Corte d’appello di Messina con sentenza del 18.02.2026 per il delitto di rapina, propone ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo deduce la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. per omessa traduzione in lingua nota all’imputato degli atti del giudizio di primo grado; con il secondo censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; con il terzo lamenta l’omessa motivazione sulla invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva specifica contestata. La questione centrale attiene alla deducibilità in sede di legittimità di una nullità non eccepita nei precedenti gradi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che denuncia la mancata traduzione in lingua nota all’imputato degli atti del giudizio di primo grado. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché la violazione di legge non è stata dedotta nei motivi di appello. Non si verte, osserva il Collegio, in ipotesi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Il principio è ancorato alle Sezioni Unite n. 38306 del 29 maggio 2025, secondo cui l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. Da tale qualificazione discende la sanatoria in caso di mancata tempestiva eccezione.
Per analoghe ragioni è inammissibile l’eccezione di nullità per omessa traduzione del decreto di citazione in appello. Trattandosi anche in questo caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, essa deve ritenersi sanata ove non tempestivamente eccepita nel giudizio di appello. Il Collegio richiama sul punto Sez. V n. 20035 del 1° marzo 2023.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina non basta che il bene sottratto abbia modestissimo valore economico: occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona, attesa la natura plurioffensiva del reato, che lede oltre al patrimonio anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita. Richiamate le Sezioni Unite n. 42124 del 27 giugno 2024, il Collegio rileva che la Corte territoriale ha escluso l’attenuante valutando complessivamente il fatto, la natura del bene sottratto e il valore della refurtiva.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato: non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione del gravame quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. IV n. 5396 del 15 novembre 2022, dep. 2023). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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