La redazione del capitolato dal concorrente integra collusione e richiede rinvio (Cass. pen. Sez. 6 n. 18506 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di collusione di cui all’art. 353 cod. pen. consiste in un accordo tra più soggetti, funzionale ad un comune scopo occulto in pregiudizio di terzi, anche soltanto eventuali, portatori di un interesse confliggente. Ne consegue che, qualora sia accertata la volontaria adesione a tale accordo, non può escludersi il dolo generico dell’agente, il quale agisce nella consapevolezza di alterare la regolarità della procedura competitiva. Le condotte realizzate prima dell’adozione del bando, finalizzate a preferire uno dei possibili contraenti, sono riconducibili al delitto di cui all’art. 353-bis cod. pen., mentre l’art. 353 cod. pen. è configurabile solo per le condotte poste in essere dopo l’adozione del bando che alterino la procedura comparativa.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino ricorre avverso la sentenza che, in riforma della condanna di primo grado, ha assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 353 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. All’imputato, funzionario della Fondazione Teatro Regio di Torino incaricato di redigere il capitolato per l’affidamento del servizio di marketing, si addebitava di averne affidato la predisposizione al legale rappresentante di una società poi risultata unica offerente.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva un cedimento logico evidente nella motivazione impugnata, che esclude il dolo dopo aver affermato che la condotta integrava “a pieno titolo” la nozione di collusione. La Corte d’appello aveva valorizzato la mancanza di cointeressenze sospette e l’incompetenza tecnica dell’imputato, ma tali elementi risultano contraddetti da risultanze probatorie su cui la sentenza tace, quali la possibilità di avvalersi dell’ufficio appalti dell’ente e la collocazione dell’imputato al vertice del progetto organizzativo elaborato dal concorrente.
La Corte rammenta che, se collusione vi è stata, l’agente ha agito volontariamente nella consapevolezza di alterare la regolarità della procedura. L’eventuale dolo specifico di favorire un concorrente non è richiesto dall’art. 353 cod. pen., che si accontenta del dolo generico. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per l’eliminazione dei vizi logici.
Con l’occasione, il giudice del rinvio dovrà verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto: secondo l’orientamento più recente, le condotte realizzate prima dell’adozione del bando e strumentali alla sua predisposizione integrano la fattispecie di cui all’art. 353-bis cod. pen., mentre l’art. 353 cod. pen. si applica solo alle condotte successive al bando che alterino la gara (Sez. 6, n. 6875 del 14/01/2026; Sez. 6, n. 24341 del 29/05/2025).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.