Transazione con alcuni condebitori e giudicato sul diffalco (Cass. civ. Sez. III n. 22585 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il condebitore solidale che non impugni la statuizione con cui il giudice di merito abbia negato rilevanza, rispetto alla misura del proprio debito, alla transazione stipulata dai danneggiati con altri corresponsabili, non può riproporre la questione nel successivo giudizio di rinvio. Su di essa si forma il giudicato interno, non travolto dalla cassazione della sentenza per ragioni attinenti alla sola liquidazione del danno non patrimoniale: l’effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c. non opera rispetto ai capi fondati su presupposti di fatto e di diritto autonomi. La determinazione dei criteri di liquidazione del danno e l’accertamento dell’avvenuto risarcimento ad opera di altri obbligati costituiscono questioni distinte e non dipendenti l’una dall’altra. Il giudice del rinvio può inoltre procedere alla liquidazione ex novo degli interessi compensativi, poiché capitale ed accessori formano un unicum inscindibile.
Il Fatto
A seguito di un disastro aereo risalente al 1995 perirono alcuni congiunti degli odierni ricorrenti. I familiari delle vittime convennero in giudizio le società ritenute responsabili e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quest’ultimo chiamato in causa dai convenuti per essere manlevati. Il Tribunale di Verona si dichiarò incompetente; riassunta la causa, il Tribunale di Venezia riconobbe una corresponsabilità del Ministero nella misura del 20% e lo condannò al risarcimento della corrispondente quota.
Nel corso del giudizio di appello i danneggiati transigettero la lite con una delle società fallite. La Corte d’appello di Venezia confermò la condanna, ma la decisione fu cassata con rinvio per erronea liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di rinvio incrementò il risarcimento per alcuni germani e negò al Ministero la possibilità di profittare della transazione, rigettando l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. La questione torna così davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale del Ministero, per ragioni di ordine logico: la taxatio del danno presuppone la corretta aestimatio dello stesso. Il Ministero sosteneva che erroneamente il giudice di rinvio aveva opposto un giudicato formatosi in primo grado, poiché oggetto di quel giudicato era solo la possibilità di profittare della transazione ex art. 1304 c.c., non l’incidenza dei pagamenti sul quantum complessivo.
La censura è infondata, ma per ragione diversa da quella indicata dalla sentenza impugnata. Il Ministero, già in primo grado, aveva dichiarato di voler profittare della transazione e aveva chiesto l’esibizione degli atti; la relativa istanza fu rigettata. Proposto appello, il Ministero reiterò la doglianza deducendo che tali atti erano indispensabili per determinare il quantum debeatur. Su questo motivo la Corte d’appello non si pronunciò espressamente, liquidando il danno senza tener conto di quanto versato da altri coobbligati.
Il punto decisivo è processuale: il Ministero non impugnò la prima sentenza d’appello, né per omessa pronuncia né per violazione di legge, rimanendo intimato nel precedente giudizio di legittimità. Su tale questione si è dunque formato il giudicato. Irrilevante è che la sentenza qui impugnata abbia negato il diffalco per una ragione erronea secondo i principi delle Sezioni Unite n. 30174 del 2011: la preclusione opera per la mancata impugnazione.
Nemmeno giova invocare l’effetto espansivo interno della sentenza cassatoria. Esso non si produce per i capi completamente autonomi, fondati su distinti presupposti: stabilire di quali circostanze tener conto nella liquidazione del danno non patrimoniale è questione diversa dal verificare se il creditore sia già stato risarcito da altri obbligati. Alla stessa conclusione seguono il secondo e il terzo motivo incidentale.
Quanto al ricorso principale, il primo motivo è inammissibile per mancata esposizione dell’interesse ex art. 100 c.p.c., non illustrando il diverso risultato economico perseguito. Nel merito alle obbligazioni di valore non si applica l’art. 1224 c.c.: gli interessi compensativi non sono frutti civili, ma componente del danno aquiliano, e il giudice del rinvio ha legittimamente liquidato ex novo gli accessori.
Nota della Redazione
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