Consorzi bonifica concessionari ex lege beni demaniali soggetti passivi IMU (Cass. civ. Sez. V n. 22583 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati si declina secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, che consegue direttamente dalla legge istitutiva dei consorzi e si correla all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica. Tale regime concessorio, riferendosi a un servizio di interesse economico generale preesistente, è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e costituisce, ad ogni modo, un diritto esclusivo ex art. 106 TFUE, dal cui conferimento deriva una legittima restrizione della concorrenza, necessaria all’adempimento della specifica attività di bonifica. Sul piano impositivo, ai fini della determinazione della base imponibile, rileva il classamento catastale risultante al primo gennaio dell’anno di imposizione: la dichiarazione di variazione Docfa non produce effetti sulle pregresse annualità in contestazione, salvo che la variazione derivi dalla correzione di errori materiali riconosciuti dall’ufficio o da mutamenti di consistenza o destinazione denunciati dal contribuente.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica impugna un avviso di accertamento IMU relativo a tre impianti idrovori, già censiti in categoria D e successivamente oggetto di dichiarazione di variazione Docfa depositata nel novembre 2018 con classamento in categoria E. Il contribuente sostiene che gli immobili, destinati esclusivamente alla bonifica e alla difesa idraulica, andrebbero esenti e che il classamento precedente fosse manifestamente erroneo, tanto da essere riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto rigetta l’appello, confermando la decisione di prime cure. Il consorzio ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione della disciplina catastale e la natura pubblica dell’ente, privo di capacità contributiva e operante fuori dal mercato concorrenziale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibile il controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, applicando l’art. 370 cod. proc. civ. nel testo successivo al d.lgs. n. 149/2022, non più riferito alla notifica ma al solo deposito, e il principio delle Sezioni Unite n. 7170 del 2024 sulla sua applicazione ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023.

Nel merito, la Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, respingendoli. La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto si determina secondo le rendite risultanti al primo gennaio dell’anno di imposizione: le risultanze catastali definitive, non dovute a mutamenti dello stato dei beni né a correzioni di errori materiali, acquistano efficacia dall’anno successivo alla loro annotazione negli atti catastali. Tale regola vale anche per le variazioni conseguenti a dichiarazione Docfa, senza lesione dell’art. 53 Cost., perché l’uguale termine di efficacia per tutti i contribuenti è espressione del principio di uguaglianza.

La Corte richiama l’orientamento consolidato: la regola non opera quando la variazione derivi dalla rilevazione di errori di fatto commessi dall’ufficio, purché l’errore risulti evidente e incontestabile e sia riconosciuto dallo stesso ufficio. Nella specie, nel 2013 le unità non risultavano classate nelle categorie esenti del d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. b), e le censure del ricorrente non danno conto dell’atto dell’Agenzia addotto a fondamento del preteso riconoscimento dell’errore, che resta meramente autoproclamato. La circolare dell’Agenzia del 2020 è qualificata come mero atto di indirizzo interpretativo, non applicativo, non impugnabile dinanzi al giudice amministrativo né tributario, per difetto assoluto di giurisdizione.

Il secondo motivo è rigettato alla luce della natura di ente pubblico economico del consorzio e del “doppio volto” riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale: la concessione ex lege dei beni demaniali risale alla stessa disciplina del r.d. n. 215/1933 e corrisponde a un diritto esclusivo necessario all’adempimento della missione affidata. L’esclusione della soggettività passiva, osserva la Corte, si porrebbe in contrasto con il divieto di aiuti di Stato, poiché negli enti consortili convivono finalità pubblicistiche di bonifica e attività economiche svolte verso i consorziati, riconducibili alla nozione eurounitaria di impresa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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