Omessa pronuncia sulle spese e contumacia dell’Inps soccombente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25639 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata pronuncia sulle spese di lite integra violazione dell’art. 91 c.p.c. quando la parte soccombente sia l’ente previdenziale e la parte privata risulti vittoriosa. L’esonero dall’obbligo delle spese previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. opera esclusivamente in favore della parte soccombente e non può essere invocato quando il soccombente sia l’Istituto e la controparte abbia visto riconosciuta la propria pretesa. La contumacia della parte soccombente, lungi dall’esonerare il giudice dalla pronuncia sulle spese, non ne giustifica l’omissione, poiché l’obbligo di statuire sussiste ogni volta che la parte costituita non sia soccombente. Il giudice che ometta del tutto la statuizione sulle spese, pur dando atto della soccombenza dell’ente, non pone in essere una compensazione, ma una vera e propria omissione, censurabile in cassazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dalla ricorrente nei confronti dell’Inps. In corso di giudizio l’ente riconosceva e liquidava la prestazione richiesta, cosicché il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere. Pur prendendo atto della soccombenza dell’Istituto, il giudice non statuiva sulle spese, rilevando che l’Inps non si era costituito nel giudizio di a.t.p. e che sussisteva la dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso l’ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Inps resisteva con controricorso. La questione approda così alla Suprema Corte per stabilire se l’omessa pronuncia sulle spese sia conforme alle regole processuali invocate dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6, comma 3-bis, della legge n. 80/2006, per non avere il Tribunale statuito sulle spese. L’Inps eccepiva che il motivo censurasse la motivazione del provvedimento; la Corte respinge l’eccezione, rilevando che il motivo non attacca la motivazione, ma si duole dell’omessa pronuncia sulle spese. Il motivo è pertanto dichiarato ammissibile.
Nel merito la Corte osserva che il Tribunale non ha disposto alcuna compensazione, ma ha affermato che non doveva provvedersi sulle spese, pur riconoscendo la soccombenza dell’Istituto. Muovendo da tale premessa, il collegio individua due ragioni che rendono il provvedimento contrario all’art. 91 c.p.c.
Anzitutto, la ricorrente non era soccombente: soccombente era l’Inps. Ne consegue che non rileva l’art. 152 disp. att. c.p.c., il quale esonera dall’obbligo delle spese soltanto la parte soccombente e non quella vittoriosa. In secondo luogo, non rileva la contumacia dell’Inps in sede di a.t.p., poiché la contumacia della parte soccombente non esonera il giudice dalla pronuncia sulle spese ove la parte costituita non sia soccombente. A sostegno di tale principio la Corte richiama i propri precedenti Cass. 5813/23 e Cass. 13498/18.
Il provvedimento impugnato, non essendosi attenuto a tali principi, è perciò cassato in accoglimento del primo motivo, con rinvio a diverso giudice del medesimo Tribunale per un nuovo esame, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, resta assorbito dall’accoglimento del primo.
Nota della Redazione
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