Notifica semplificata nulla se il messo non indica le ricerche svolte (Cass. civ. Sez. V n. 14658 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevista per l’ipotesi di irreperibilità assoluta del notificando trasferitosi in località sconosciuta, si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso all’albo dell’ente territoriale. La notificazione è però invalida qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche svolte, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni. Il tipo di ricerche non è disciplinato da alcuna norma, ma dalla relata deve evincersi con chiarezza l’effettivo loro compimento. In tal caso difettano attestazioni del pubblico ufficiale che possano essere impugnate mediante querela di falso.

Il Fatto

Il contribuente, conseguito un estratto di ruolo, apprendeva l’esistenza di due pendenze tributarie iscritte a suo carico, relative a avvisi di accertamento per Irpef concernenti gli anni 2007 e 2008. Proponeva separate impugnazioni dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione degli atti impositivi e la conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di pretesa.

La CTP riuniva i ricorsi e, ritenuta la regolarità delle notificazioni, li rigettava. In appello la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riformava la decisione: la relata, non consegnata alla parte perché irreperibile, non recava alcuna indicazione delle ricerche svolte dall’addetto al recapito, donde l’invalidità delle notificazioni e degli atti impositivi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono la nullità della sentenza e la violazione di legge per avere la CTR ritenuto invalida la notificazione in assenza di formalizzazione delle ricerche, là dove la relata sarebbe stata sottoscritta dal messo e comunque contestabile solo con querela di falso. La Corte ricostruisce la fattispecie concreta e distingue le due procedure notificatorie.

Quanto all’atto relativo al 2007, la relata non indica il numero dell’atto cui si riferisce né la data dell’adempimento, e reca una dicitura prestampata sull’assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune, barrata in diagonale, senza firma né sigla del notificatore. Manca dunque persino la parvenza di una relata: lo scritto nulla è in grado di attestare, per incerta riferibilità soggettiva e oggettiva e per l’ignorata data di redazione.

Quanto all’atto relativo al 2008, la relata indica numero, data e luogo dell’adempimento ed è sottoscritta, ma riporta la medesima dicitura prestampata generica. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui le attestazioni del pubblico ufficiale sugli avvisi di accertamento costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e fanno piena prova fino a querela di falso; l’irreperibilità assoluta presuppone che nel Comune del domicilio fiscale manchino abitazione, ufficio o azienda e, quindi, dati oggettivamente idonei a notificare altrimenti.

Il tipo di ricerche demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con cui documentarne l’esito, purché dalla relata se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento (Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958). Nel caso in esame il messo non ha illustrato le ricerche svolte e non ha attestato le indagini anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato: difettano perciò attestazioni impugnabili con querela di falso. Anche la seconda notificazione è invalida; assorbito il terzo motivo, il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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