Pensione privilegiata: nesso causale non provato con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 55 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria, il diritto al trattamento sorge quando ricorrono due presupposti: che il dipendente abbia contratto patologie per causa di servizio, anche solo come concausa, purché l’efficienza causale sia necessaria e preponderante, e che l’evento patologico lo abbia reso inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro. Il nesso eziologico tra infermità e servizio non può ricavarsi dalla sola coincidenza cronologica tra insorgenza della malattia e svolgimento del rapporto. Spetta al ricorrente allegare e provare situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, idonee a operare come fattori causali o concausali efficienti e determinanti. La valutazione tecnica del comitato di verifica delle cause di servizio e del collegio medico-legale, se esente da vizi logici, è insindacabile nel merito e vincola il giudice contabile in assenza di prova contraria.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza con il grado di Luogotenente, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una spondilosi diffusa con riduzione degli spazi interapofisari, con conseguente ascrizione alla categoria tabellare presupposto della pensione privilegiata ordinaria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Acquisita una relazione sul servizio svolto e rinnovata l’istanza di consulenza tecnica, il Giudice ha richiesto un parere medico-legale all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute e, stante le difficoltà organizzative rappresentate da detto ufficio, ha conferito l’incarico al Collegio Medico Legale — Sezione Speciale della Corte dei conti. Depositato il parere definitivo, il ricorrente lo ha contestato chiedendo un supplemento istruttorio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Giudice afferma la giurisdizione della Corte dei conti, richiamando il principio per cui a essa è devoluta non solo la domanda di accertamento della causa di servizio unita alla condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile: il d.P.R. n. 1092/1973 e la legge n. 9/1980 per il trattamento di privilegio, il d.P.R. n. 461/2001 per il procedimento applicativo, il d.P.R. n. 915/1978 per le tabelle. Il procedimento si articola in due fasi: l’accertamento clinico della patologia, demandato alle Commissioni mediche ospedaliere, e l’accertamento del nesso di causalità tra servizio e infermità, riservato al comitato di verifica per le cause di servizio, organo che si pronuncia con valutazione tecnica vincolante per l’Amministrazione.
Nel caso concreto la Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto la patologia come ascrivibile alla 8° categoria della Tabella A ai fini dell’equo indennizzo. Il CVCS, con parere del 25 settembre 2007, aveva invece escluso la dipendenza da fatti di servizio, qualificando l’infermità come esito di un processo degenerativo primario. La Corte ritiene non contestata la sussistenza della patologia e concentra l’indagine sul profilo eziologico, ritenendo irrilevante la doglianza sulla mancata visita diretta del ricorrente da parte del collegio peritale.
Il parere medico-legale definitivo della CML è giudicato esente da vizi logici. Il collegio osserva che la spondilosi riconosce quali meccanismi etiopatogenetici l’invecchiamento, i fattori ereditari e costituzionali e sollecitazioni orizzontali e diluite nel tempo; un ruolo causale assoluto del servizio va escluso, salvo casi di artrosi precoce post-traumatica. Una possibile correlazione concausale richiederebbe eventi traumatici o micro-traumatici ripetuti, associati a sovraccarico biomeccanico del rachide, quali posture incongrue obbligate o movimentazione manuale dei carichi: evenienze non riscontrate agli atti.
La Corte afferma che la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non integra prova presuntiva della dipendenza, non esistendo nella materia presunzioni legali o semplici. Il ricorrente si è limitato a richiamare generiche condizioni di impiego diurno e notturno in condizioni climatico-ambientali sfavorevoli e ad attività d’ufficio di controllo, mansioni che non giustificano il sovraccarico biomeccanico descritto dal collegio. Gli encomi ricevuti e i disagi allegati non costituiscono fattori concausali efficienti e determinanti, né idonea allegazione fattuale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza, liquidate ai sensi dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c. in misura pari al compenso degli avvocati ridotto del venti per cento.
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Nota della Redazione
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