Doppio calcolo della pensione e rigetto del ricorso per difetto dei presupposti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 85 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite all’importo complessivo del trattamento pensionistico introdotto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, che ha novellato l’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, opera mediante un doppio calcolo del trattamento, con applicazione del criterio meno favorevole, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il pensionato che non rientra nella platea dei soggetti avvantaggiati dal passaggio generalizzato al sistema contributivo non subisce alcuna riduzione e non può invocare la disciplina dell’irripetibilità dell’indebito da doppio calcolo. Ove non risulti alcuna somma trattenuta né alcun conguaglio a debito, la relativa giurisprudenza è inconferente e il ricorso volto alla restituzione e al ricalcolo va rigettato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di inabilità con decorrenza dal 29 maggio 2015, ha lamentato che la successiva concessione della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria avesse comportato l’applicazione del doppio calcolo previsto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014. Il pensionato ha rilevato una discrasia tra i due provvedimenti di liquidazione: nel primo era indicato un coefficiente di tabella A pari a 0,8000, nel secondo un coefficiente di 0,76833.

Su questa base ha chiesto la restituzione di quanto asseritamente trattenuto, il ricalcolo della pensione e il pagamento degli arretrati, invocando la buona fede del percettore e l’irripetibilità dell’indebito. L’INPS ha replicato che il doppio calcolo non era stato applicato per difetto dei presupposti e che nessun conguaglio a debito era stato effettuato.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Prima della riforma Fornero, i lavoratori con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 erano liquidati interamente con il sistema retributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, con rendimento pari alla somma delle quote A e B entro l’aliquota massima dell’80%, raggiungibile ordinariamente con 40 anni di anzianità.

Il d.l. n. 201/2011 ha introdotto il sistema contributivo pro-rata, articolando il trattamento in tre quote: A, retributiva sull’anzianità al 31 dicembre 1992; B, retributiva sull’anzianità dal 1° gennaio 1993; C, contributiva sull’anzianità successiva al 31 dicembre 2011. La Corte osserva che la riforma aveva finito per avvantaggiare chi, già in possesso di 40 anni di contribuzione al 31 dicembre 2011, poteva aggiungere una quota contributiva incrementativa.

Per correggere questa distorsione il legislatore è intervenuto con la legge n. 190/2014, che ha aggiunto all’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011 il limite dell’importo complessivo liquidabile con le regole ante-riforma. Il successivo comma 708 ha reso il limite applicabile anche ai trattamenti già liquidati, con effetto dal 1° gennaio 2015.

Sul piano fattuale la Corte rileva che il doppio calcolo non ha inciso sul trattamento del ricorrente, non ricompreso nella platea dei soggetti avvantaggiati dalle nuove regole. Non è emerso alcun indebito né alcuna somma trattenuta: l’importo annuo, anzi, è aumentato in sede di concessione della pensione privilegiata. Ne deriva l’inconferenza della giurisprudenza sull’irripetibilità dell’indebito richiamata dal pensionato, riferita a decisioni delle Sezioni di appello e regionali. La discrasia sul coefficiente di tabella A è stata qualificata dall’INPS come errore meramente formale e irrilevante, poiché la seconda quota di pensione è rimasta invariata. Il ricorso è pertanto rigettato; le spese sono compensate in ragione della difficoltà interpretativa del dato normativo e della lettura delle determine di liquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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