Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 641 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione per il danno derivante dal mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, dopo l’introduzione del giudizio, intervengano decisioni giurisdizionali o amministrative che abbiano comunque definito la situazione sostanziale oggetto di controversia, facendo venir meno l’utilità concreta della pronuncia. In tal caso, la declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito e la regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della compensazione, quando la sopravvenienza non sia imputabile alla condotta processuale delle parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dai ricorrenti nei confronti del Comune di Bari, con il quale gli stessi chiedevano la condanna dell’Ente al risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria, quantificato in complessivi € 23.617,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, alla luce delle vicende sopravvenute dopo la proposizione del ricorso, rappresentate da una pluralità di pronunce giurisdizionali intervenute sulla medesima questione, tra cui una sentenza del Consiglio di Stato, un’ordinanza della Corte di Cassazione, un’ordinanza della Corte d’appello di Bari e una successiva sentenza dello stesso TAR Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti, valutandola alla stregua del quadro normativo di riferimento. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede che il giudice dichiari il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. L’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. disciplina la regolamentazione delle spese nei casi di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta improcedibilità, consentendo al giudice di compensarle quando ricorrano giusti motivi.
Il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, le numerose pronunce intervenute dopo l’instaurazione del giudizio avessero determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione, essendo stata comunque definita, in altre sedi giurisdizionali, la complessiva situazione sostanziale dedotta in giudizio. La domanda risarcitoria, pertanto, non presentava più alcuna utilità concreta per i ricorrenti, rendendo doverosa la declaratoria di improcedibilità senza alcun esame del merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il difensore dell’Ente resistente ha dichiarato all’udienza di non opporsi alla regolamentazione per come richiesta dai ricorrenti. Il Collegio, valutata la natura della sopravvenienza e l’assenza di responsabilità processuale delle parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese, in applicazione del criterio di cui all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
La pronuncia, pertanto, si caratterizza per l’assenza di statuizioni di merito e per la definizione del giudizio in rito, con conseguente ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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