Translatio iudicii non salva l’impugnazione tardiva davanti al giudice amministrativo (TAR Campania n. 975 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009 e dell’art. 11 c.p.a., non deroga al termine decadenziale di impugnazione del provvedimento amministrativo. Restano fermi, per espressa previsione normativa, le preclusioni e le decadenze intervenute. È pertanto irricevibile il ricorso con cui si impugni il provvedimento amministrativo oltre il termine di sessanta giorni, quand’anche la domanda sia stata originariamente proposta, per errore, davanti al giudice ordinario. L’istituto della translatio iudicii è volto a evitare che le parti incorrano in decadenze per incertezza sull’individuazione del giudice munito di giurisdizione, non già a consentire l’elusione dei termini posti a tutela delle posizioni giuridiche protette.

Il Fatto

La società ricorrente era stata ammessa a beneficiare di agevolazioni per la realizzazione di un programma di investimenti. Dopo le verifiche ispettive, era emerso un quadro di irregolarità contabili e di fatti penalmente rilevanti, che aveva condotto la banca convenzionata a esprimere giudizio negativo e a proporre la revoca totale degli incentivi. Con decreto ministeriale, le agevolazioni venivano revocate.

Avverso il provvedimento di revoca la società aveva dapprima proposto opposizione davanti al giudice ordinario, che con sentenza aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio davanti al TAR Campania, la ricorrente ha contestato in via pregiudiziale la giurisdizione amministrativa e, nel merito, l’illegittimità della revoca, eccependo altresì la prescrizione del credito e degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il collegio riconosce anzitutto la sussistenza della giurisdizione amministrativa. La controversia non attiene a una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, ma all’esecuzione di un patto territoriale, riconducibile agli accordi di cui all’art. 11 legge n. 241/1990, con conseguente giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. Il carattere provvisorio del finanziamento non incide su tale conclusione, stante la funzione valutativa dell’amministrazione e la natura pubblica del rapporto.

Nel merito, il collegio rileva che l’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009 fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ma espressamente “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”. La giurisprudenza amministrativa richiamata esclude che la disciplina della translatio iudicii introduca una deroga all’ordinario termine decadenziale di impugnazione.

Il collegio osserva che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva non muta il regime dell’azione di annullamento, che resta assoggettata al termine decadenziale, indipendentemente dalla qualificazione della posizione soggettiva. L’istituto della riassunzione, quindi, non può rimettere nei termini chi fosse già incorso in decadenza.

Applicando tali principi, il TAR Campania rileva che la società aveva impugnato il provvedimento di revoca ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. La domanda di caducazione è pertanto irricevibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 1, lett. a), c.p.a., non essendo tale irricevibilità sanabile per effetto della tempestiva riassunzione. Le spese sono compensate, al netto del contributo unificato posto a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *