Decreto ingiuntivo non opposto è giudicato, ammessa l’ottemperanza (TAR Calabria n. 737 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata, al pari della sentenza passata in giudicato, ed è azionabile con il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione e notificato all’ente pubblico, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni ed enti pubblici non economici. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’ente di adottare ogni atto necessario e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palmi, con cui era stato ingiunto al Comune il pagamento di una somma in suo favore.

Il decreto non era stato opposto nei termini e, quindi, era stato dichiarato esecutivo. La ricorrente lamenta che l’ente non ha corrisposto gli interessi di mora, le spese legali liquidate e l’imposta di registro. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo azionato. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia come una sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 cod. proc. civ.; da ciò discende il suo valore di cosa giudicata anche ai fini dell’ottemperanza.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, che annovera le pronunce del Cons. Stato n. 2894 del 2014, n. 5045 del 2011, n. 1301 del 2007, n. 6318 del 2007 e n. 7840 del 2003, nonché della Cassazione con le decisioni n. 2083 del 2002 e n. 8026 del 2000. Condizione necessaria perché il decreto sia azionabile in ottemperanza è la sua dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ..

Nel caso concreto il titolo è divenuto definitivamente esecutivo con il decreto di esecutorietà del 9.01.2023, che dà conto della mancata opposizione. Il decreto è stato poi notificato presso la sede dell’ente ai sensi degli artt. 475 cod. proc. civ. e 196-octies disp. att. cod. proc. civ., ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Comune di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione del titolo, provvedendo al pagamento di interessi e spese giudiziali e di quanto corrisposto per la registrazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Palmi, con l’avvertenza che la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non preclude l’esecuzione del giudicato. Le spese sono poste a carico dell’ente soccombente, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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