Ottemperanza al giudicato civile sulla carta docente e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 974 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo investito dell’azione di ottemperanza a una sentenza del giudice civile di condanna al pagamento di somme svolge una mera attività esecutiva. Egli non può integrare né interpretare il comando contenuto nel giudicato, perché difetta di giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante. Ne consegue che, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la notifica ai fini esecutivi, il pagamento effettuato per importo inferiore o l’inerzia dell’amministrazione integrano inottemperanza e giustificano l’accoglimento del ricorso. La nomina del commissario ad acta è legittima per il caso di perdurante inadempimento, non costituendo l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 586/2024, pubblicata il 17.04.2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di 1500,00 euro, oltre accessori, per la c.d. “carta docente” con riferimento alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché al rimborso delle spese di lite.

La sentenza è stata notificata ai fini esecutivi il 29.04.2024 ed è passata in giudicato. A fronte del perdurante inadempimento, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio senza muovere eccezioni sulla posizione del ricorrente rispetto al sistema scolastico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato principio secondo cui, dinanzi a statuizioni del giudice civile, il giudice dell’ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva. Egli non può integrare la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando in essa contenuto e non potendo attivare quel fenomeno di giudicato a formazione progressiva che caratterizza l’esecuzione delle sentenze amministrative. Il fondamento è chiaro: il giudice amministrativo dell’esecuzione non ha giurisdizione sulla materia oggetto del giudicato.

Da qui la conseguenza operativa: a fronte di un titolo che quantifica esattamente le somme dovute, il pagamento di importo inferiore è inesatto e la domanda di chi lamenta l’inottemperanza è fondata. Il TAR richiama sul punto i precedenti del Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020 e del Cons. Stato, Sez. III, n. 5201 del 2020, oltre alla pronuncia del TAR Sicilia, Catania, n. 2151 del 2020.

Nel caso concreto, la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica. L’amministrazione, tuttavia, non ha dato esecuzione al titolo. Il Collegio richiama la natura dell’obbligazione relativa alla carta elettronica del docente, che non si sostanzia in una semplice dazione di denaro, ma in un pagamento a scopo vincolato, destinato all’acquisto di beni funzionali alla formazione. Su questo punto richiama Cass. civ. n. 29961 del 2023, secondo cui lo scopo qualificante dell’operazione impedisce di attribuire al docente una somma liquida in quanto tale.

Il Tribunale rileva poi che, secondo la Cass. civ. n. 29961 del 2023, il diritto all’adempimento persiste se il docente resta inserito nel sistema scolastico, mentre viene meno in caso di fuoriuscita, residuando il solo diritto al risarcimento. Poiché l’amministrazione non ha eccepito alcuna fuoriuscita, e poiché ogni apprezzamento sul punto appartiene al giudice ordinario, il ricorso è accolto. Il TAR ordina l’esecuzione del giudicato e nomina commissario ad acta, senza compenso, il Direttore Generale per il Personale Scolastico, con facoltà di delega, fissando il termine di 60 giorni dalla istanza di parte. Precisato che le spese di precetto non sono dovute, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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