Trasferimento ex IPI ai ruoli ministeriali e conservazione del trattamento economico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1958 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel passaggio dei dipendenti dell’ente soppresso ai ruoli ministeriali, il fenomeno successorio è disciplinato dall’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, quale norma speciale, e non dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama l’art. 2112 cod. civ.. La disposizione garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità. La distinzione tra le due componenti non riposa sui soli requisiti di fissità e continuità, potendo questi ricorrere anche per voci accessorie correlate al profilo professionale. L’anzianità di servizio non costituisce un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro, salvo che ad essa si correlino benefici economici e il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento in precedenza goduto. L’ordinamento tutela i diritti entrati nel patrimonio del lavoratore, non le mere aspettative.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello del Ministero dello Sviluppo Economico, ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma. Il giudice di primo grado aveva accertato il diritto della lavoratrice, già dipendente dell’I.P.I. e transitata nei ruoli ministeriali ai sensi del d.l. n. 78/2010, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza e all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di diverse voci retributive.
La Corte territoriale, ritenuta l’avvenuta acquisizione della personalità giuridica di diritto pubblico da parte dell’ente al momento della soppressione, ha ricondotto il passaggio all’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto l’anzianità. Quanto al trattamento economico, ha escluso dal computo i versamenti al fondo di previdenza complementare, il controvalore delle polizze e il premio annuale, ma ha incluso la quota del 50% del premio di produttività legata all’effettiva presenza in servizio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del regime applicabile al trasferimento dei dipendenti dell’ente soppresso nei ruoli ministeriali. Il Ministero ricorrente sosteneva l’inapplicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 cod. civ., invocando la natura privatistica dell’ente e la specialità della disciplina dettata dall’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010.
I due motivi, trattati congiuntamente per connessione logica e giuridica, sono ritenuti fondati. La Corte richiama il proprio orientamento, espresso nelle motivazioni di Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020 e 40399/2021: pur riconoscendo che al momento della soppressione l’ente aveva acquisito la personalità di diritto pubblico, al fenomeno successorio non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale.
La disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001: il trattamento fondamentale retribuisce la prestazione base, quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale e organizzativa. La distinzione non riposa sui requisiti di fissità e continuità, che possono ricorrere anche per voci accessorie correlate al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione. Ne consegue che, ove venga in rilievo il principio di irriducibilità della retribuzione, occorre accertare se la voce rivendicata abbia carattere retributivo e sia certa nell’an e nel quantum.
Quanto all’anzianità di servizio, la Corte ribadisce che essa non costituisce un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro e va salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici e il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento goduto. L’anzianità pregressa non può fondare ricostruzioni di carriera né essere opposta per ottenere un miglioramento della posizione, perché l’ordinamento garantisce la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione, non delle mere aspettative, come affermato da Cass. n. 641/2022.
La sentenza impugnata non è conforme a tale orientamento. La Corte territoriale ha incluso nell’assegno personale la quota del 50% del premio di produzione collegato alla presenza effettiva in servizio, basandosi sul mero riscontro a posteriori della presenza costante della voce in busta paga, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale e la limitazione della conservazione alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame, attenendosi ai principi enunciati, e per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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