Azione di arricchimento senza causa e prova del depauperamento (Cass. civ. Sez. II n. 8946 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione ha l’onere di provare il solo fatto oggettivo dell’arricchimento, potendo l’ente eccepire e provare che si trattò di arricchimento imposto. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, ancorché non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La regola della sussidiarietà dell’azione di arricchimento non è violata quando il rigetto della domanda contrattuale dipenda dalla carenza di prova del depauperamento.

Il Fatto

Una società di consulenza aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un ateneo per il corrispettivo di un progetto organizzativo. L’università propose opposizione sostenendo la nullità del contratto per difetto di forma scritta e per carenza dei poteri dell’organo che lo aveva stipulato.

Il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto; la corte d’appello confermò. La Cassazione, con una prima pronuncia, cassò con rinvio, affermando che il riconoscimento dell’utilità non è requisito dell’azione di arricchimento. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale riconobbe alla società solo le spese vive, pari a poco più di duemila euro. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che il giudice del rinvio avesse omesso di considerare le fatture prodotte e i capitoli di prova, nonché di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.

Nel caso concreto la corte territoriale ha in realtà esaminato il fatto storico, ritenendo sfornita di prova la domanda nell’esercizio del proprio potere di valutazione delle risultanze documentali. La ricorrente doveva provare il solo fatto oggettivo dell’arricchimento, non costituendo più requisito dell’azione il riconoscimento dell’utilità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 10798 del 2015 e da Cass. n. 11209 del 2019.

La corte d’appello ha constatato che le prestazioni rimaste impagate erano solo quelle di quattro fatture, dato che l’azione era stata proposta con riferimento esclusivo a queste. Ha rilevato che la società non aveva fornito alcuna precisazione sulle specifiche prestazioni ancora non onorate, in relazione alla totalità delle prestazioni rese, incluse quelle già pagate. I capitoli di prova articolati non consentivano di individuare le attività professionali cui le fatture si riferivano.

La Corte esamina poi il rapporto con Cass. Sez. Un. n. 33954 del 2023, in tema di sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento. Il massimo consesso ha precisato che resta impregiudicata l’efficacia preclusiva ove il rigetto della domanda principale dipenda da prescrizione o decadenza o da carenza di prova del danno ingiusto. Nel caso di specie non si poneva un problema di proponibilità, ma un differente problema di prova del depauperamento e del relativo arricchimento. Neppure si prospetta quindi alcun contrasto con l’ultima pronuncia delle Sezioni Unite.

Il ricorso è conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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