Trasferimento di sede all’estero e competenza fallimentare sul COMI (Cass. civ. Sez. I n. 13368 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di insolvenza transfrontaliera, la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali (COMI) con la sede legale della società non opera quando tale sede sia stata spostata in altro Stato membro nel trimestre antecedente la domanda di apertura della procedura. Il debitore che invochi la competenza del giudice straniero non può limitarsi a dimostrare l’effettività del trasferimento sul piano organizzativo interno, ma deve provare l’abitualità e la riconoscibilità, da parte dei terzi e segnatamente dei creditori, del luogo in cui esercita abitualmente la gestione dei propri interessi. Ove il trasferimento non sia stato reso conoscibile ai creditori, resta ferma la giurisdizione italiana e la notifica del ricorso a mezzo PEC a un indirizzo che l’imprenditore è tenuto a mantenere operativo è pienamente valida.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dal socio di una società che, dopo la delibera assembleare di trasferimento della sede in Bulgaria, era stata iscritta nel Registro delle imprese bulgaro. Il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della società su ricorso di un creditore, senza che la debitrice si fosse costituita.
Il socio ricorre per cassazione con tre motivi, lamentando tra l’altro l’erronea esclusione della presunzione di coincidenza del COMI con la nuova sede estera e la nullità della notifica a mezzo PEC, non prevista dall’ordinamento bulgaro.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 3 del Regolamento UE 2015/848. La regola generale radica la competenza nel luogo in cui il debitore esercita la gestione dei propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; per le società si presume che coincida con la sede legale, ma la presunzione è relativa e cede se la sede è stata spostata nell’ultimo trimestre.
Nel caso concreto la presunzione non opera: la delibera di trasferimento e la successiva iscrizione in Bulgaria sono intervenute a ridosso del ricorso per fallimento. La Corte sottolinea come la riconoscibilità per i creditori sia il criterio centrale: l’art. 2193 c.c. impedisce di opporre ai terzi i fatti non iscritti, e il trasferimento non era stato pubblicizzato né risultava percepibile.
Il Collegio richiama la giurisprudenza unionale, in particolare Corte giust. C-341/04 e Corte giust. C-396/09, secondo cui il COMI deve fondarsi su criteri obiettivi e verificabili dai terzi, con pubblicità o trasparenza sufficiente a farne conoscere il luogo.
Da qui il rigetto del primo motivo. La Corte precisa che l’onere probatorio del debitore verte sulla riconoscibilità esterna del COMI, non sulle misure organizzative interne: abitualità e riconoscibilità non sono state nemmeno allegate.
Il rigetto del primo motivo è assorbente sul secondo: accertata la giurisdizione italiana, la notifica a mezzo PEC è valida, poiché l’imprenditore è tenuto a mantenere operativo l’indirizzo pubblico informatico, secondo una disciplina speciale (richiamate Corte cost. 146/2016 e Corte cost. 162/2017). Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, oltre che assorbito.
Nota della Redazione
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