Appello tardivo e cassazione senza rinvio per improcedibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33913 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’appello è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., e la sua inosservanza rende l’impugnazione inammissibile per tardività. Il giudice di legittimità che accerta la tardività dell’appello, erroneamente non rilevata dal giudice di secondo grado, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché il vizio impedisce la prosecuzione del processo. La decadenza dall’impugnazione è rilevabile anche d’ufficio e integra una questione di diritto deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la Regione Campania davanti al giudice di pace per ottenere il pagamento di una borsa formativa mensile legata alla partecipazione a un progetto di inserimento lavorativo. In subordine aveva proposto domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ..

Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la Regione al pagamento. La Regione aveva proposto appello, ma il ricorrente aveva eccepito la decadenza dall’impugnazione, perché l’appello era stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il Tribunale di Napoli aveva accolto l’appello senza pronunciarsi sull’eccezione di decadenza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327 e 339 cod. proc. civ., per essere stato l’appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ..

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti, specificamente indicati nel motivo e debitamente prodotti, è risultato che la sentenza di primo grado era stata notificata al procuratore costituito il 24 aprile 2018 e che il gravame era stato notificato il 4 luglio 2018, quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge.

La tardività dell’appello, erroneamente non rilevata dal Tribunale, è stata quindi accertata dalla Corte di legittimità. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, come prescritto dall’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., poiché il vizio processuale è ostativo alla prosecuzione del processo.

Le spese dei giudizi di appello e di legittimità seguono la soccombenza e sono state poste a carico della Regione Campania, che ha visto respinta la propria impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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