Trasferte e onere della prova: verbale INPS prova liberamente valutabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23380 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul rapporto previdenziale il verbale ispettivo dell’ente previdenziale non viene in rilievo come atto amministrativo di cui sindacare la legittimità, ma come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. La violazione delle regole del giusto procedimento non incide sul sorgere del diritto alle prestazioni, ancorato ai requisiti tipizzati dalla legge: rileva l’accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa. Quanto alle somme corrisposte per trasferta, l’ente deve provare l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati in costanza di rapporto; spetta invece al datore di lavoro provare l’ammontare sottratto alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e i rimborsi erogati per ciascun giorno, secondo la causa di esclusione di cui all’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 917/1986.
Il Fatto
Una società, dopo un verbale unico di accertamento dell’INPS, proponeva opposizione contestando l’omessa contribuzione riferita ai pagamenti corrisposti ai propri dipendenti a titolo di trasferta. Il tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2767/2020, confermava la pronuncia di primo grado.
La Corte territoriale riteneva irrilevante il dedotto difetto di motivazione del verbale, non ammetteva la prova testimoniale neppure ai sensi dell’art. 421 c.p.c. perché vertente su fatti non allegati, e rilevava che la società, su cui incombeva l’onere probatorio, non aveva dimostrato i presupposti costitutivi della trasferta. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità del verbale per difetto di motivazione, invocando le regole del giusto procedimento. La Corte lo rigetta richiamando un orientamento costante: la violazione delle regole procedimentali, sancite dall’art. 97 Cost. e specificate dalla legge n. 241/1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge. L’interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo per conseguire la prestazione rivendicata, poiché quel che rileva è sempre l’accertamento del rapporto sostanziale.
Il verbale ispettivo, nel giudizio sul rapporto previdenziale, non viene in rilievo nella sua natura di atto amministrativo, di cui sindacare la legittimità, ma come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice. La ricorrente avrebbe dovuto affermarne l’inattendibilità probatoria in quanto non motivato, mentre si è doluta di vizi formali.
Con il secondo motivo la società contestava la distribuzione dell’onere probatorio. La Corte lo rigetta, confermando l’orientamento secondo cui l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto somme in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 917/1986. Con riguardo alle somme imputate a titolo di trasferta, l’ente deve dimostrare l’ammontare complessivo dei pagamenti; spetta al datore provare l’ammontare sottratto alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e i rimborsi erogati per ciascun giorno.
Il terzo motivo è inammissibile: pur rubricato come violazione di legge, tende a criticare l’accertamento in fatto della Corte d’appello sull’inesistenza di elementi probatori relativi alle trasferte. Tale accertamento è intangibile, vertendosi in tema di pronuncia doppia conforme, e il motivo non allega i fatti storici decisivi omessi nell’apprezzamento dei giudici di merito ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il quarto motivo è infine infondato. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della prova testimoniale perché vertente su circostanze indicate in modo generico, senza allegazione specifica dei fatti da provare: numero e durata dei cantieri, quantità di operai addetti, durata del loro impiego. Il potere ufficioso ex artt. 421 e 437 c.p.c. postula infatti la specifica allegazione dei fatti da dimostrare. Il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva dell’INPS.
Nota della Redazione
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