Imposta di registro su sentenza e litisconsorzio facoltativo: solidarietà non estesa (Cass. civ. Sez. V n. 14543 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la responsabilità solidale prevista dall’art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per le parti in causa va riferita a tutti coloro che hanno preso parte al giudizio e la cui sfera giuridica sia interessata dagli effetti della decisione. Tuttavia, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, l’obbligazione solidale non grava sui soggetti rimasti totalmente estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio. Rileva, infatti, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che ciascun litisconsorte risponde dell’imposta di registro in relazione alla sola propria posizione giuridica.

Il Fatto

Una società consortile conveniva in giudizio alcune società consorziate per ottenere il pagamento, pro quota, delle somme derivanti dal meccanismo del ribaltamento dei costi. Il tribunale civile accoglieva la domanda, condannando ciascuna consorziata al pagamento di importi distinti. All’esito, l’amministrazione finanziaria liquidava l’imposta principale di registro sull’atto giudiziario, notificando alle società un avviso di liquidazione.

Le contribuenti impugnavano l’atto, invocando il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la CTR, in riforma, lo rigettava, ritenendo che le somme oggetto di condanna non concorressero alla base imponibile IVA e fossero quindi soggette a imposta di registro in misura proporzionale. Le società proponevano ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, formalmente rubricato come violazione delle norme sull’alternatività IVA-registro, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che le ricorrenti non censurano l’interpretazione della sentenza di condanna operata dal giudice di appello, ma si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione della portata di quella decisione, senza invocare la violazione dei canoni ermeneutici.

Richiamando i propri precedenti in tema di interpretazione delle sentenze, la Corte ricorda che l’accertamento del contenuto e della portata di un provvedimento giurisdizionale segue criteri a contenuto diffuso, quali la lettera, l’intenzione delle parti e l’interpretazione complessiva e unitaria del testo. L’indagine si traduce in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per motivazione inadeguata o violazione dei canoni legali di interpretazione.

La Corte aggiunge un autonomo profilo di inammissibilità: chi deduce l’inesatta interpretazione di una sentenza è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportarne il testo o ad allegarla, non potendo la Corte supplire alle lacune dell’atto con indagini integrative. Nel caso di specie il ricorso conteneva solo brevi stralci, rendendo impossibile valutare il decisum del tribunale.

Il secondo motivo è invece fondato. L’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, nel prevedere che sono tenute al pagamento le parti in causa, va riferito a tutti coloro la cui sfera giuridica sia interessata dalla decisione, con finalità di rafforzamento della posizione dell’erario. Tuttavia, in caso di litisconsorzio facoltativo, l’obbligazione solidale non grava sui soggetti rimasti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio.

La Corte ribadisce che l’imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso, quale indice di capacità contributiva. Il presupposto della solidarietà non può quindi individuarsi nella mera situazione processuale di chi, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza. Ne deriva l’accoglimento del secondo motivo, con cassazione della decisione impugnata e rinvio per il riesame della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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