Trasmissione degli atti per fatto diverso: no abnormità del provvedimento (Cass. pen. Sez. IV n. 27647 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, accertata la diversità del fatto rispetto a quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. costituisce esercizio di un potere espressamente previsto dall’ordinamento processuale e non è affetto da abnormità, strutturale o funzionale. Ne deriva l’inoppugnabilità del provvedimento e la sua non ricorribilità per cassazione, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice che ritenga la diversità del fatto non deve pronunciare sentenza assolutoria, perché la pronuncia sul fatto diverso confliggerebbe con il giudicato in violazione del divieto di doppio processo per lo stesso fatto. L’imputato è privo di interesse a impugnare la confisca disposta nei confronti del coimputato, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione del bene.
Il Fatto
Con sentenza del 6 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché si proceda, nei confronti dell’imputato, per i reati di cui agli artt. 648 o 648-bis cod. pen. L’azione penale era stata esercitata per il concorso nella detenzione di un’ingente quantità di sostanza stupefacente, rinvenuta in più punti di un’abitazione nella disponibilità di un coimputato, e di una somma in contanti occultata in un doppio fondo della vettura in uso al ricorrente.
Il giudice, valorizzando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ha qualificato il fatto come ricettazione o riciclaggio e ha trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Avverso tale sentenza l’imputato ricorre per cassazione, deducendone l’abnormità strutturale e funzionale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento inoppugnabile in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen., in linea con Sez. U n. 2477 del 1991. La Corte esclude che il provvedimento sia abnorme.
Il profilo di abnormità dedotto attiene al regime delle nuove contestazioni, previsioni che assicurano il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell’accusa. Il provvedimento impugnato non viola la legge: è esercizio di un potere espressamente previsto dall’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che non si pone fuori dal sistema processuale né determina alcuna stasi, che ricorre quando il processo non può proseguire se non attraverso un atto nullo del pubblico ministero (Sez. U n. 10728 del 2022).
Né il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione. È ius receptum che il giudice il quale ritenga la diversità del fatto emerso dall’istruttoria rispetto all’imputazione deve trasmettere gli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria (Sez. 6 n. 35022 del 2024; Sez. 2 n. 24278 del 2023; Sez. 6 n. 37626 del 2019). La pronuncia sul fatto diverso confliggerebbe con il giudicato in violazione del divieto di doppio processo per lo stesso fatto; la trasmissione lascia invece impregiudicata ogni determinazione dell’accusa.
La restituzione degli atti può essere abnorme, ma solo quando la condotta contestata sia inquadrabile in altro reato di cui sussistano già tutti gli elementi, non ravvisandosi allora un mutamento degli elementi essenziali del fatto ma una diversa qualificazione giuridica rimessa al giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. n. 3521 del 2022, dep. 2023).
Quanto al dedotto fatto nuovo ex art. 518 cod. proc. pen., la Corte richiama l’insegnamento per cui il fatto nuovo è un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, mentre per fatto diverso, che consente la modifica dell’imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., deve intendersi anche un fatto con connotati materiali difformi, tali da rendere necessaria una puntualizzazione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4 n. 10149 del 2020, dep. 2021). Nel caso concreto il fatto trasmesso si pone in rapporto di incompatibilità e non cumulabilità con quello originario, cui si sostituisce.
Infine, la confisca non è stata disposta nei confronti del ricorrente, ma del coimputato, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, in conseguenza della condanna per detenzione di stupefacente. Il ricorrente è privo di interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non potendo vantare alcun diritto alla restituzione. Conclusione non incisa da Sez. U n. 7983 del 2025, dep. 2026, che in tema di riesame richiede pur sempre l’allegazione di un interesse concreto e attuale, nella specie non dedotto. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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