Terzo interessato: ricorso inammissibile senza procura speciale (Cass. pen. Sez. III n. 31800/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore del terzo interessato che ricorre per cassazione contro un provvedimento in materia di sequestro o confisca deve essere munito di procura speciale. La procura, pur senza formule sacramentali, deve esprimere chiaramente la volontà di affidare a un determinato professionista la tutela nella specifica procedura. Per i soggetti portatori di interessi civilistici opera l’art. 100 cod. proc. pen., secondo un modello analogo a quello dell’art. 83 cod. proc. civ.. In mancanza, il ricorso è inammissibile e i motivi non possono essere esaminati.
Il Fatto
La vicenda nasce dall’opposizione proposta dal terzo interessato ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dopo la riqualificazione disposta dalla Cassazione con una precedente sentenza. L’interessato aveva chiesto la determinazione dell’indennizzo relativo al diritto reale di usufrutto gravante sui beni sottoposti a sequestro e confisca. Aveva inoltre domandato la revoca della confisca e la restituzione di conti correnti e beni riferibili ad alcune società.
La Corte d’appello aveva rigettato le richieste. Nel ricorso per cassazione la difesa lamentava, anzitutto, che il giudice non avesse esaminato l’effettiva domanda di liquidazione dell’indennizzo. Contestava anche il richiamo a una consulenza estimativa non acquisita al fascicolo. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., denunciava il travisamento della prova sulla disponibilità delle somme depositate nei conti intestati al terzo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione non affronta il merito delle doglianze. Individua una questione processuale preliminare, costituita dalla mancanza della procura richiesta per impugnare nell’interesse del terzo. Tale carenza determina direttamente l’inammissibilità del ricorso, anche se le censure riguardano l’omessa valutazione di pretese patrimoniali.
La Corte richiama il principio secondo cui la procura non richiede formule predeterminate, ma deve riferirsi in modo inequivoco alla specifica procedura. Deve quindi emergere la volontà dell’interessato di conferire al professionista il potere di tutelarlo proprio in quel giudizio. Il principio trova conferma in Sez. VI n. 2132 del 2022 e Sez. III n. 34684 del 2021.
Il fondamento della regola risiede nell’art. 100 cod. proc. pen.. Il terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati o confiscati tutela un interesse civilistico e sta in giudizio mediante un difensore munito di procura speciale. La sua posizione si distingue da quella dell’indagato e dell’imputato, rappresentati dal difensore in forza della legge, salvo gli atti riservati personalmente alla parte.
Nel caso esaminato non risultava conferita al difensore alcuna procura speciale per la presentazione del ricorso per cassazione. La Corte considera tale omissione sufficiente a precludere l’esame dei motivi, compreso quello relativo alla liquidazione del diritto di usufrutto. La requisitoria favorevole all’annullamento non incide sulla verifica del necessario presupposto di ammissibilità.
Alla declaratoria segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. Richiamando Corte cost. n. 186 del 2000, la Cassazione ravvisa inoltre una responsabilità colposa nella determinazione della causa d’inammissibilità. Il ricorrente viene quindi condannato anche al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.