Richiesta di misura alternativa inammissibile se manca residenza e prova del lavoro (Cass. pen. Sez. VII n. 4861 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di sorveglianza che ha respinto la richiesta di misura alternativa alla detenzione per difetto di residenza e di prospettive lavorative, quando il ricorrente non si confronti con la ratio del provvedimento impugnato e ne confermi, di fatto, i presupposti di fatto. È parimenti inammissibile il ricorso che, nel dedurre lo svolgimento di un’attività lavorativa, si limiti ad affermarla senza depositare la documentazione idonea a dimostrarla, in violazione del principio di autosufficienza. In tal caso non sussiste alcun vizio motivazionale e la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere. Il tribunale aveva rilevato che l’istante non aveva indicato una effettiva residenza né una concreta possibilità lavorativa e che lo stesso si trovava in Germania, a domicilio ignoto, con conseguente impossibilità di valutare le prospettive di rieducazione e prevenzione.
Il ricorrente ha dedotto la carenza e l’illogicità della motivazione: nell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale aveva indicato un domicilio in Torino e prodotto documentazione lavorativa, trovandosi in Germania solo occasionalmente al momento del contatto telefonico con la Polizia di Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso non si confronta con il decreto impugnato, che aveva valutato in termini negativi la mancanza di una residenza in Italia. Il ricorrente, nel riferire di vivere a Torino solamente quale ospite di un connazionale, conferma di fatto il presupposto su cui si fonda il provvedimento.
Il tribunale aveva inoltre logicamente tenuto conto della nota della Polizia di Stato sul mancato rintraccio dell’istante in Italia, trovandosi egli in Germania: circostanze che il ricorrente non ha negato. Il percorso motivazionale del giudice di merito risulta così coerente e ancorato a elementi di fatto non contestati.
La Corte ha poi rilevato l’ulteriore profilo di inammissibilità costituito dalla violazione del principio di autosufficienza. Lo svolgimento di un’attività lavorativa viene solo affermato e non dimostrato con il deposito della necessaria documentazione, essendo stata prodotta unicamente una generica disponibilità all’assunzione da parte di una ditta.
Esclusa dunque l’esistenza di alcun vizio motivazionale, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro 3.000,00, in mancanza di elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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