Trasparenza fiscale e litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci (Cass. civ. Sez. V n. 9221 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, i cui soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 nei confronti di tutti i soci e della società. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Il Fatto
Tre società detenevano ciascuna una quota del 33% del capitale di una s.p.a. che aveva esercitato l’opzione per il regime di trasparenza fiscale. L’Agenzia delle Entrate notificava a ciascuna socia un avviso di accertamento per IRES relativo al 2007, disconoscendo la deducibilità di oneri finanziari non documentati e determinando un maggior reddito di partecipazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, rilevando l’adeguatezza della documentazione prodotta. La Commissione tributaria regionale, esclusa espressamente l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci, rigettava l’appello erariale nel merito. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 TUIR e dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, contestando alla CTR di aver negato il litisconsorzio necessario nonostante la pacifica opzione per la trasparenza. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio ricostruisce la disciplina degli artt. 115 e 116 TUIR: l’opzione per la trasparenza determina l’imputazione diretta a ciascun socio del reddito maturato in capo alla partecipata, in proporzione alla quota di utili e a prescindere dall’effettiva percezione. Il regime è rivolto alle società di persone, ma per il richiamo dell’art. 116 può essere esercitato anche dalle società di capitali con determinati requisiti dimensionali.
Per le società di persone la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi comportano che il ricorso avverso un solo avviso di rettifica riguardi inscindibilmente società e tutti i soci, con configurabilità di un litisconsorzio necessario originario; il giudizio senza tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio.
La Corte estende il principio alle società di capitali che abbiano optato per la trasparenza: il presupposto oggettivo è identico, trattandosi pur sempre di un accertamento unitario. Richiamando il proprio orientamento, la Corte enuncia il principio di diritto e rileva che la società partecipata non ha partecipato né ai gradi di merito né al giudizio di legittimità. Ciò rende inoperativa la possibilità di evitare l’integrazione del contraddittorio mediante riunione.
Ne consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado per la trattazione unitaria con tutti i litisconsorti necessari. Il residuo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.