Impatriati, rimborso ammesso senza richiesta al datore di lavoro (Cass. civ. Sez. V n. 15234 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi fiscali per i lavoratori c.d. impatriati, previsti dall’art. 3 della legge n. 238 del 2010 e dalle relative norme di attuazione, devono essere riconosciuti al lavoratore che provi il possesso di tutti i requisiti sostanziali e che abbia presentato al datore di lavoro la richiesta di applicazione dell’agevolazione oppure abbia proposto istanza di rimborso. Quest’ultima, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circ. 14/E del 4 maggio 2012, può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi e prescinde dall’appartenenza del lavoratore all’Unione Europea. La mancata presentazione della richiesta scritta al datore di lavoro non determina alcuna decadenza, non essendo prevista dalla disciplina normativa. La censura che contesti la valutazione probatoria del giudice di merito senza confrontarsi con le sue specifiche argomentazioni è inammissibile.

Il Fatto

Un cittadino statunitense trasferiva la residenza in Italia nel 2018, dopo l’assunzione con qualifica di quadro da una società. Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2019 domandava il rimborso delle imposte versate dal datore di lavoro, sostituto d’imposta, invocando il regime fiscale di favore previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.

L’Amministrazione finanziaria rigettava la richiesta, per difetto di prova dei requisiti e per mancato esercizio dell’opzione nei termini fissati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31.3.2017. Il contribuente impugnava il diniego: la CTP di Aosta respingeva il ricorso; la CTR della Valle d’Aosta riformava la decisione e riconosceva il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione; l’intimato non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che il contribuente non avrebbe dimostrato né gli adempimenti richiesti né il possesso dei presupposti del beneficio, non risultando provata la ricezione della richiesta da parte del datore di lavoro, il diploma di laurea e l’attività lavorativa all’estero nei ventiquattro mesi precedenti.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3 della legge n. 238 del 2010 subordina il beneficio, per i lavoratori dipendenti, a una specifica richiesta degli stessi, computata dal datore di lavoro ai fini delle ritenute. Il provvedimento dell’Agenzia del 29.7.2011 fissa il termine di tre mesi dall’assunzione per la richiesta scritta. La circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, pur ribadendo quel termine, precisa che in via residuale l’interessato può presentare richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, allegando la documentazione dei presupposti. La circolare 33/E/2020 conferma che, se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito in misura ridotta.

Su questa base la Corte ritiene legittima l’interpretazione della CTR: la presentazione dell’istanza di rimborso è consentita anche senza la prova della richiesta al datore di lavoro, poiché manca nella disciplina una decadenza e le stesse indicazioni dell’Amministrazione ammettono la via residuale. Viene richiamata, in senso conforme, Cass. sez. V, 27.12.2024, n. 34655.

Quanto al secondo profilo, la CTR aveva desunto il possesso dei requisiti sostanziali dal contratto di lavoro inviato all’Ufficio il 25 novembre 2020, la cui presenza in atti era confermata dall’Amministrazione stessa. Davanti a queste specifiche osservazioni l’Agenzia si limita a ricordare astrattamente i requisiti, senza spiegare perché essi non fossero desumibili dal contratto: la censura è pertanto inammissibile. Il ricorso è nel complesso rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese, e senza applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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