Trattativa privata per vendita immobiliare comunale e facoltà di recesso dell’amministrazione (TAR Lombardia n. 1363 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’alienazione di un immobile comunale mediante procedura a trattativa privata, il bando non integra un’offerta al pubblico e la manifestazione di interesse del privato non vincola l’amministrazione alla conclusione del contratto. Il procedimento si articola in una fase preliminare di verifica dell’interesse e della redditività dell’operazione e in un’eventuale successiva fase negoziale, sicché la scelta di non dare corso alla vendita costituisce atto di gestione del procedimento, espressione della potestà negoziale dell’ente, e non un annullamento d’ufficio soggetto all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. La clausola del bando che riserva all’amministrazione la facoltà di abbandonare la procedura senza motivazione è legittima e non richiede l’indicazione dell’atto di indirizzo presupposto. In tema di abusi edilizi, la mancanza della preventiva diffida non inficia la validità dell’ordinanza di demolizione, poiché la diffida risponde al solo scopo di consentire l’adempimento spontaneo.

Il Fatto

Una società ha occupato un’area comunale in forza di una convenzione sottoscritta nel 2003, destinandola a bar, tabaccheria edicola mediante una struttura prefabbricata, oltre a un piazzale bitumato a parcheggio pubblico e a un impianto di illuminazione. La convenzione, con scadenza al 31.12.2023, imponeva al concessionario di rimuovere a propria cura e spese le opere e di ripristinare lo stato dei luoghi a prato entro novanta giorni.

Dopo la scadenza, l’area è stata inserita nel piano delle alienazioni con delibera consiliare e il Comune ha pubblicato un avviso di vendita a trattativa privata, con importo a base d’asta di 31.000,00 euro e cauzione di 3.100,00 euro. La società ha presentato offerta e versato la cauzione. Con nota del 5 maggio 2025 il Comune ha comunicato di non voler più dare corso al procedimento, archiviandolo. Nel luglio 2025 la società ha chiesto l’avvio della negoziazione assistita; poco dopo il Comune ha disposto con ordinanza la rimozione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi. La società ha impugnato la nota di archiviazione, la clausola del bando e l’ordinanza di rimozione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, la ricorrente sosteneva che il bando di vendita integrasse un’offerta al pubblico, con la conseguenza che la propria proposta avrebbe vincolato il Comune alla conclusione del contratto. La tesi non è condivisa: il procedimento si scandisce in due fasi distinte, una preliminare di verifica dell’interesse e della redditività dell’operazione, e una eventuale di trattativa privata, trattandosi di contratto attivo che rientra nella potestà negoziale dell’amministrazione.

L’art. 8 dell’avviso pubblico prevedeva espressamente che il Comune si riservasse di valutare a suo insindacabile giudizio le dichiarazioni presentate, mantenendo la facoltà di non procedere con i successivi atti, di abbandonare o sospendere la procedura, o di modificarne termini e condizioni, senza che ciò facesse sorgere diritti a risarcimento, indennizzo o rimborso spese. Il provvedimento del dirigente si colloca dunque nella fase preliminare di verifica dell’interesse e delle condizioni di mercato di un contratto di alienazione finalizzato a procurare all’ente un’entrata patrimoniale.

Ne deriva che la scelta di non proseguire la trattativa è stata correttamente esercitata come atto di gestione del procedimento. Diventa quindi infondata la qualificazione del provvedimento come annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, con il correlato obbligo di indicare gravi motivi di interesse pubblico: la norma non è applicabile a una fattispecie di mera archiviazione nella fase preliminare.

Sul secondo motivo, relativo all’ordinanza di rimozione, il Collegio rileva che l’obbligo di rimuovere le opere alla scadenza era previsto nella convenzione. Irrilevante è l’argomento secondo cui il mantenimento della struttura non pregiudicherebbe alcun interesse dell’amministrazione. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, la censura è infondata: la mancanza della preventiva diffida non inficia la validità dell’ordinanza di demolizione, poiché la diffida risponde solo allo scopo di consentire al privato di adempiere spontaneamente, come affermato da Cons. Stato sez. VII n. 3089 del 2024. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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