Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse nell’ottemperanza (TAR Campania n. 2158 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, prima della decisione nel merito, l’amministrazione abbia avviato il compimento degli atti attuativi e la parte ricorrente dichiari il venir meno dell’interesse alla pronuncia. Il difetto sopravvenuto di interesse presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Esso si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che richiede un’opera integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice possa deciderlo nel merito se l’interesse è venuto meno.
Il Fatto
Con bando approvato nel 2009 il Comune ha indetto una procedura per l’assegnazione di aree destinate a piani di edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971. La ricorrente, cooperativa di abitazione, presentava istanza di partecipazione; veniva poi esclusa con l’approvazione delle graduatorie definitive.
Con sentenza n. 322 del 03.02.2022 il TAR accoglieva il ricorso avverso il diniego e la delibera di approvazione delle graduatorie, per vizio procedimentale nella composizione della commissione. La sentenza era notificata al Comune. Con ricorso notificato nel 2025 la ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato, la sanzione ex art. 114, comma IV, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, successivamente alla notifica del ricorso, l’amministrazione ha approvato lo schema di convenzione con delibera di Giunta del 04.04.2025 e ha convocato la società per definire le attività propedeutiche alla stipula. La ricorrente, dal canto suo, ha rappresentato l’esigenza di un approfondimento sulla variante interna al PEEP.
Il Comune ha proseguito l’iter, invitando la cooperativa a versare il saldo della caparra prevista dal bando ai fini dell’assegnazione dell’area. Risulta quindi in corso la predisposizione della convenzione di assegnazione, con l’adozione degli atti connessi.
Su questo presupposto, il Tribunale ricostruisce la distinzione tra improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e cessazione della materia del contendere. La prima opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente; la seconda quando l’operato successivo della parte pubblica è integralmente satisfattivo. Richiama, tra le altre, Cons. Stato n. 3260 del 2021 e Cons. Stato n. 4913 del 2012.
Il Collegio sottolinea che il sindacato giurisdizionale è attivabile solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e che il processo resta nella disponibilità della parte. Preso atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse, il giudice non può decidere nel merito.
Il gravame è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese stante la natura processuale della decisione.
Nota della Redazione
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