Ottemperanza al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e rigetto dell’astreinte per crisi finanziaria (TAR Campania n. 1895 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il giudizio di ottemperanza di un decreto ingiuntivo non opposto è proponibile solo se il decreto sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 647 c.p.c., formandosi il giudicato in tale momento. Accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorso va accolto con ordine di pagamento e nomina del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va irrogata quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative previste dalla norma, in aggiunta al limite della manifesta iniquità.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione comunale al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno, con cui era stato ingiunto all’ente il pagamento di una somma complessiva di € 14.139,80, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria.

Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.; notificato il titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza del decreto ingiuntivo. Nel processo amministrativo è essenziale che il decreto sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 647 c.p.c.: è in quel momento che si forma il giudicato sul provvedimento monitorio, dopo il controllo sulla notificazione. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, V Sez., n. 1609 del 2015 e TAR Campania, Napoli, n. 3727 del 2022.

Nel caso concreto la documentazione prodotta dimostra il perfezionamento del titolo: il decreto, non opposto, è stato dichiarato esecutivo; eseguita la notifica ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Le statuizioni non hanno ricevuto esecuzione, senza alcuna contraria deduzione dell’amministrazione non costituita.

Il ricorso è dunque accolto e il Collegio ordina all’ente di corrispondere la somma entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, perché provveda a dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il commissario dovrà curare allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale della somma.

Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario deve inoltre rispettare la disciplina dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L., non potendo i suoi provvedimenti avere ad oggetto le somme ivi indicate.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale richiama l’Ad. plen. n. 15/2014. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico e delle difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio. Spetta al giudice dell’ottemperanza valutare se le circostanze addotte assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna all’astreinte. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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