Ricorso per cassazione avverso convalida del trattenimento inammissibile per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. I n. 17305 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento dello straniero nel Centro di permanenza temporanea è inammissibile per difetto di specificità quando denuncia in via puramente astratta la violazione del diritto di difesa, senza indicare quale utilità difensiva sarebbe derivata dall’esame di atti e documenti della fase amministrativa. La censura che non attinge la ratio decidendi del provvedimento impugnato — ovvero la necessità di attendere la disponibilità di vettori o mezzi idonei all’esecuzione dell’espulsione — non supera il vaglio di ammissibilità. L’allegazione di richieste difensive riferite a procedura riguardante altro soggetto è priva di rilievo.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Caltanissetta, con ordinanza pubblicata il 17 marzo 2025, ha convalidato il trattenimento di un cittadino georgiano disposto dal Questore di Cosenza il 13 marzo 2025 e notificato in pari data. Il provvedimento era stato adottato per il tempo strettamente necessario, non essendo possibile eseguire il respingimento immediato e occorrendo attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei all’espulsione.
Il giudice di pace ha ritenuto non manifestamente illegittimo l’atto presupposto e insussistenti i divieti di espulsione di cui all’art. 19 del T.U.I., precisando che l’allontanamento doveva eseguirsi con accompagnamento alla frontiera. Avverso la pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, rimesso alla Prima Sezione civile con provvedimento del Primo Presidente del 24 marzo 2025 in quanto attinente a trattenimento ex art. 13, comma 5 bis, T.U.I. Il ricorso è stato notificato all’11 aprile 2025 alla Questura di Cosenza, che non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
I tre motivi denunciano, rispettivamente, la violazione dell’art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 142/2015 in relazione all’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e agli artt. 3, 13, 25, 111 e 117 Cost.; l’inosservanza della legge penale e delle norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., con nullità per mancato avviso e assistenza del difensore di fiducia; la violazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286/98 e della Direttiva 2008/115/CE, per mancata trasmissione al difensore degli atti della procedura di respingimento.
La Corte dichiara le censure inammissibili per difetto di specificità. Il ricorrente lamenta in via del tutto astratta la grave violazione del diritto di difesa, ma non chiarisce cosa avesse posto a base delle proprie difese. Le richieste riportate in ricorso si riferiscono ad altro cittadino straniero e non si indica come gli atti richiesti si sarebbero potuti utilizzare a fini difensivi.
Il dato fattuale decisivo è che dal verbale dell’udienza del 17 marzo 2025 emerge che il difensore di fiducia era stato nominato dallo straniero ed era presente all’udienza. Quanto all’asserita emissione del provvedimento prima dell’udienza, il dato non risulta dagli atti, essendo stato verbalizzato lo svolgimento dell’udienza e trovandosi il provvedimento in calce.
La Corte rileva inoltre che il ricorso non attinge la ratio decidendi relativa alla richiesta di rimpatrio avanzata dallo straniero: il trattenimento era stato disposto in ragione della necessità di attendere la disponibilità di vettore o mezzi idonei. Dagli atti acquisiti risulta che l’espulsione prefettizia era stata disposta perché lo straniero, già condannato in Italia per ricettazione e furto, era entrato nel territorio nazionale il 4 dicembre 2024 alla frontiera di Trieste, munito di passaporto, trattenendosi senza dichiarare la presenza ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 68/2007, risultando illegalmente presente.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.