Trattenimento dello straniero e competenza del giudice di pace (Cass. civ. Sez. I n. 25363 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza alla convalida del trattenimento dello straniero si determina in base al titolo giuridico concretamente posto a fondamento della misura restrittiva, e non alla permanenza della qualità di richiedente protezione internazionale. Ove il trattenimento sia disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, quale misura funzionale all’esecuzione del rimpatrio conseguente alla declaratoria di manifesta infondatezza della domanda di asilo, la competenza appartiene al giudice di pace e non al tribunale specializzato in materia di immigrazione. Il trattenimento è tuttavia illegittimo quando sia adottato prima della scadenza del termine per impugnare la decisione della Commissione territoriale, poiché l’obbligo di lasciare il territorio nazionale non è ancora sorto e il titolo recante l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio non è ancora suscettibile di esecuzione.
Il Fatto
Il Questore di Torino disponeva il trattenimento del ricorrente presso il centro di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, ritenendo necessari accertamenti supplementari sull’identità e sulla nazionalità e l’acquisizione di un documento valido per l’espatrio. Il provvedimento era adottato contestualmente alla notificazione della decisione della Commissione territoriale che aveva rigettato, per manifesta infondatezza, la domanda di protezione internazionale.
Investito della richiesta di convalida, il Giudice di pace respingeva l’eccezione di incompetenza e convalidava il trattenimento, qualificandolo come misura preordinata all’esecuzione del rimpatrio. Il ricorrente impugnava il decreto per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole sulla competenza e la nullità del provvedimento per assenza di un titolo espulsivo eseguibile.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della competenza. Il ricorrente sosteneva di conservare la qualità di richiedente protezione internazionale, non essendo ancora intervenuta una decisione definitiva sulla domanda, con conseguente competenza della sezione specializzata del Tribunale. Il motivo è rigettato.
Il Collegio distingue la questione della permanenza della qualità di richiedente da quella dell’individuazione del giudice competente. Quest’ultima va effettuata avuto riguardo al titolo giuridico concretamente posto a fondamento della misura. Il trattenimento non era stato disposto ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ma in ossequio all’ordine di rimpatrio conseguente alla declaratoria di manifesta infondatezza ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008. Per i provvedimenti adottati in tale fase esecutiva la competenza appartiene al giudice individuato dalla disciplina dell’espulsione e del correlato trattenimento pre-attuativo.
La stessa circostanza che il ricorrente conservasse la qualità di richiedente rileva eventualmente ai fini della legittimità sostanziale del trattenimento, ma non incide sul criterio di individuazione del giudice, ancorato al titolo effettivamente adottato.
Il secondo motivo è invece fondato. L’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce che la decisione comporta l’obbligo di lasciare il territorio nazionale soltanto alla scadenza del termine previsto per l’impugnazione. Sino a tale momento la decisione, che tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa, non comporta l’obbligo di allontanamento. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. I n. 24430 del 4.8.2026), secondo cui la mancanza di un effetto sospensivo automatico del ricorso non coincide con l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Nel caso di specie il provvedimento della Commissione territoriale era stato notificato il 31 luglio 2026 e il trattenimento disposto nella medesima data. Al momento dell’adozione della misura non era ancora decorso il termine per l’impugnazione. Difettava dunque il presupposto sostanziale del trattenimento. Il giudice della convalida è tenuto a verificare non solo l’esistenza formale del provvedimento presupposto, ma anche la sua effettiva efficacia e la concreta possibilità di esecuzione (Corte cost. n. 105 del 2001).
La Corte accoglie pertanto il secondo motivo, cassa il decreto di convalida e, decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia del trattenimento. Quanto alle spese, non vi è luogo a regolazione, essendo il ricorrente ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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